Aspettando la finanziaria: cosa potrebbe cambiare nel corso del 2026
L'editoriale di Eufranio Massi
È un rito che si ripete ogni anno: a partire dal mese di settembre i “media” (spesso su “input” degli stessi ambienti politici di governo) iniziano a comunicare possibili novità che saranno inserite nella legge di Bilancio per l’anno dopo che, magari, nei giorni successivi vengono smentite per lasciare spazio ad altre novità e così via. Al 15 di ottobre (perché le Tabelle sono richieste dagli organismi europei e la data non è procrastinabile), spunta una bozza di disegno di legge, approvato successivamente in Consiglio dei Ministri, comunicata ai giornali e pubblicata sugli stessi in versione integrale, che, presumibilmente, corrisponderà a quella che sarà presentata in Parlamento per l’esame e la successiva approvazione entro il 31 dicembre, pena l’esercizio provvisorio.
Una prima lettura in attesa della Finanziaria
L’articolo che segue non è, oggi, di riflessione su qualche argomento che interessa il mondo del lavoro ma, soltanto, una presa d’atto di misure ed istituti sui quali si interverrà rimandando il tutto a specifici approfondimenti quando sarà varata la Finanziaria e al webinar che Generazione Vincente ha in programma per la prossima metà del mese di gennaio e dove saranno trattate anche altre questioni non toccate in questo breve scritto.
Ma, andiamo con ordine fissando l’attenzione su punti significativi (ovviamente, non tutti e mi scuso in anticipo) quali risultano dalla bozza avendo cura di sottolineare che, ora, si parla di articoli di un disegno di legge ma, probabilmente, così come accade da molti anni, la legge definitiva sarà composta da un solo articolo e da un numero imprecisato di commi.
Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato
L’art. 37 si pone l’obiettivo di incrementare l’occupazione giovanile nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES). Per far ciò il provvedimento prevede una spesa 154 milioni per l’anno 2026, di 400 per il 2027 e di 271 per il 2028, intesi come limite massimo di spesa, destinati a coprire parzialmente gli oneri contributivi dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL (e, aggiungo, probabilmente anche della c.d. “contribuzione minore”) per un periodo massimo di 24 mesi, coloro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (dirigenti esclusi), lavoratori, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 ed il successivo 31 dicembre.
Non vengono specificati l’ammontare del beneficio, le modalità per la fruizione, le condizioni ed i requisiti (ad esempio, età massima dei lavoratori): il tutto è rimandato da un D.M. del Ministro del Lavoro “concertato” con quello dell’Economia (la bozza, non precisa i tempi per l’emanazione) ove si dovrà tener conto delle misure del D.L. n. 60/2024 (c.d. “decreto coesione” che aveva dedicato alla materia ben 4 articoli). Un progetto di valutazione e di analisi della spesa dovrà essere emanato dai due Ministeri sopracitati che si avvarranno del contributo di INPS, INAPP e CNEL.
Di conseguenza, al momento, non vengono indicati i tempi della effettiva operatività della disposizione.
Promozione dell’occupazione delle madri lavoratrici
L’art. 48 prevede un incentivo strutturale in favore dei datori di lavoro privati che, a partire dal 1° gennaio 2026, assumeranno donne, madri di almeno 3 figli di età inferiore ai 18 anni. Per far ciò il comma 4 prevede la copertura economica dell’esonero previsto fino al 2035, affidando all’INPS il monitoraggio della spesa: qualora, anche in via prospettica, si preveda il raggiungimento della soglia complessiva annuale, l’Istituto non dovrà procedere all’accoglimento di altre domande.
Le lavoratrici madri debbono essere prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, concetto ben identificato, da ultimo, dal D.M. del Ministro del Lavoro n. 3217 del 30 dicembre 2024.
I datori di lavoro che assumono sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali a loro carico nella misura del 100%, fino ad un massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e dei contributi assicurativi INAIL. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Dalla agevolazione sono esclusi i rapporti di lavoro domestici e quelli di apprendistato. Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri e riduzioni previste dalla normativa vigente ed è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni dal D.L.vo n. 216/2023 (art. 4).
Il contributo spetta:
- In caso di assunzione a tempo determinato per 12 mesi;
- In caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato, l’incentivo spetta per 18 mesi dalla data di assunzione con il primo contratto indicato nel primo capoverso del comma 2;
- In caso di assunzione a tempo indeterminato per 24 mesi;
Incentivi per la trasformazione dei contratti
L’art. 49 con l’obiettivo di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dispone che nel settore privato vi sia una priorità nella trasformazione di contratti da tempo pieno a tempo parziale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che lo richiedano con almeno 3 figli e fino al compimento del decimo anno di età del più piccolo, o senza limiti in caso di figli disabili. La riduzione dell’orario di lavoro deve essere almeno del 40%. I contratti di lavoro domestico e quelli di apprendistato non rientrano in tale beneficio, mentre quest’ultimo, se ne sussistono le condizioni, è compatibile con quello fiscale previsto dall’art. 4 del D.L.vo n. 216/2023.
I vantaggi per i datori di lavoro sono rappresentati dal fatto che per 24 mesi, nel tetto massimo di 3.000 euro annui, è prevista una esenzione contributiva sulla quota a loro carico (con esclusione di quanto dovuto all’INAIL).
Contratto a tempo determinato in sostituzione per maternità
L’art. 51 inserisce un comma, il 2-bis, nel corpus dell’art. 4 del D.L.vo n. 151/2001 che recita “alfine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 e 2, il contratto di lavoro può prolungarsi per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino”.
Buoni pasto e soglie di esenzione
L’art. 5 prevede che dal 1° gennaio 2026 che per i buoni pasto elettronici la soglia di esenzione fiscale venga elevata da 8 a 10 euro. Ciò avverrà con la modifica dell’art. 51, comma 2, lettera c) del DPR n. 917/1986. Per quelli cartacei la soglia di esenzione resta a 4 euro.
Premi di produttività e rinnovi contrattuali
L’art. 4 prevede che i premi e le somme erogate ex art. 1, comma 182, della legge n. 208/2015, a titolo di produttività, pagati negli anni 2026 e 2027 entro il limite di 5.000 euro complessivi, siano sottoposti ad una imposta dell’1% (nel 2025 è del 5%).
L’art. 4 prevede che le somme retributive incrementali a seguito di rinnovi contrattuali del settore privato sottoscritti nel 2026 e nel 2027, per i soggetti con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro, siano sottoposti ad una imposta sostitutiva sull’IRPEF e le addizionali comunali e regionali pari al 5%.
Maggiorazioni per lavoro notturno, festivo, di riposo settimanale e lavoro a turni
L’art. 4 prevede che per le indennità relative a tali voci, l’imposta IRPEF e le addizionali comunali siano pari al 15% entro un limite annuo di 1.500 euro. La disposizione si applica nei confronti dei lavoratori che nel 2025 hanno presentato un reddito da lavoro dipendente inferiore a 40.000 euro.
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