La prescrizione dei crediti da lavoro dei soci lavoratori delle cooperative
L'editoriale di Eufranio Massi
Il principio generale sulla decorrenza della prescrizione
La questione dei crediti da lavoro maturati e non rivendicati in costanza di rapporto (grosso problema derivante dal fatto che con la legge n. 92/2012 che aveva parzialmente modificato l’art. 18 della legge n. 300 e, successivamente, il decreto legislativo n. 23/2015 ove la reintegra nel posto di lavoro a fronte di un licenziamento illegittimo era divenuta, nella sostanza , un’eccezione rispetto alla regola generale dell’indennizzo), era stato risolto dalla Cassazione, in assenza di interventi legislativi, con la sentenza n. 26246/2022, con una interpretazione che faceva, sempre, decorrere il termine di prescrizione dalla cessazione del rapporto di lavoro e non durante il suo svolgimento (come accadeva prima nelle imprese con un organico superiore alle 15 unità). Tutto questo in assenza di qualsiasi intervento del Legislatore, pur in presenza di sollecitazioni pervenute da vari soggetti interessati.
La perdita della tutela reale e il “metus reverentialis”
La Corte aveva sottolineato come la progressiva riduzione della tutela reale avesse comportato una minore stabilità nel rapporto di lavoro esponendo il dipendente ad una condizione di soggezione, per una sorta di “metus reverentialis” che non lo rendeva libero di rivendicare i propri diritti.
Gli orientamenti della Corte Costituzionale negli anni Sessanta e Settanta
I giudici erano giunti alla decisione dopo un excursus sugli indirizzi che la Corte Costituzionale aveva espresso negli anni precedenti con la sentenza n. 63/1966 ove era stato affermato il principio che la prescrizione non potesse decorrere in costanza di rapporto di lavoro laddove il lavoratore si fosse venuto a trovare in una situazione di sudditanza materiale o psicologica con il rischio che una rivendicazione potesse, poi, innescare un provvedimento di licenziamento. Successivamente, con la sentenza n. 174/1972, la Consulta (si era nel pieno regime dell’art. 18 nella versione originaria) aveva statuito che esistevano alcuni rapporti dotati di stabilità reale, ove il differimento dei termini prescrizionali non era più giustificabile e, di conseguenza, poteva decorrere anche in costanza di contratto.
La distinzione tra prescrizione quinquennale e decennale
Per completezza di informazione ricordo che si prescrive entro cinque anni (art. 2946 c.c.) tutto ciò che viene corrisposto dal datore con una periodicità annuale o infra-annuale come, ad esempio, le retribuzioni e le loro differenze, le competenze per il lavoro straordinario o quelle di fine rapporto. La prescrizione decennale è nel nostro ordinamento, residuale concretandosi, ad esempio, nel c.d. premio di invenzione o in richieste di denaro indipendenti ed autonome rispetto a quelle di natura stipendiale.
Sul tema ho già effettuato su questo blog una riflessione in data 13 settembre 2022.
Il caso specifico dei soci lavoratori delle cooperative
Oggi, invece, mi soffermo sullo stesso argomento, occupandomi, però, dei soci lavoratori delle cooperative per i quali, in passato, si erano formati indirizzi giurisprudenziali di tenore diverso, come si rileva, ad esempio, dalla lettura della sentenza, sempre della Cassazione, la n. 27783/2022, ove si focalizzava l’attenzione sul fatto che il socio lavoratore, titolare di un rapporto associativo e, poi, di un rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001, si trovava in una posizione di relativa stabilità, cosa che, poteva consentire la rivendicazione dei propri diritti economici anche in costanza di rapporto.
Il nuovo orientamento della Cassazione nel 2023
Questa lettura, però, non è stata condivisa nella ultima sentenza della stessa Corte, la n. 26958 dello scorso 7 ottobre, che, sposando un indirizzo opposto che si rinviene in altre decisioni maturate nel corso del 2023 (ad esempio, la n. 19493, la n. 21332 e la n. 25477), ha sostenuto che ai soci lavoratori trova piena applicazione quanto deciso dallo stesso organismo giudiziario per gli altri lavoratori nel 2022: completa assimilazione con il regime previsto per i lavoratori subordinati e decorrenza dei termini prescrizionali dal giorno in cui finisce il rapporto.
La posizione della Corte e le implicazioni pratiche
Secondo i giudici di Piazza Cavour la disciplina speciale prevista dalla legge n. 142/2001 con entrambi i rapporti (quello associativo e quello di lavoro subordinato) non garantisce, in alcun modo, la stabilità del rapporto, in quanto la cooperativa può procedere al licenziamento del dipendente socio senza, peraltro, procedere alla cancellazione del rapporto associativo.
Un contesto complesso e i rischi di abuso
Tale ragionamento appare corretto soprattutto alla luce del fatto che, sovente, in un mondo variegato come quello delle società cooperative, molti lavoratori, soprattutto extra comunitari, si trovano “associati” senza rendersene conto (alcune volte si “estorce” la firma di adesione al momento dell’assunzione) e dove molte strutture datoriali nascono e muoiono nel giro di poco tempo (magari perché, legate a singoli appalti) per poi rinascere sotto altra veste poco tempo dopo, lasciando insoluti una serie di debiti sia nei confronti degli ex dipendenti che, dell’Erario e degli Istituti previdenziali.
Leggi anche l’approfondimento: La prescrizione dei crediti da lavoro secondo la Cassazione
Autore
Rispondi
Solo registrati possono commentare.
0 Commenti
Non ci sono Commenti!
Si il primo a commentare commenta questo articolo!