Integrazioni salariali: quando si paga (o non si paga) il contributo addizionale
L'editoriale di Eufranio Massi
Il principio del “bonus – malus” e la base normativa
La Cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria, presenta un costo per i datori di lavoro interessati che sale sempre di più con il crescere del periodo di utilizzazione.
Ma, da dove, traggono origine le disposizioni che regolamentano la materia?
L’art, 1, comma 2, lettera a), punto 5, della legge n. 183/2014 (è la legge delega da cui ha avuto origine il D.L.vo n. 148/2015), prevede un contributo addizionale (valido sia per i trattamenti ordinari che per quelli straordinari) sulla base del c.d. principio del “bonus – malus”. Esso viene definito dall’art. 5 del predetto Decreto Legislativo nel modo seguente:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate (e non sulla integrazione salariale anticipata), relativamente ai periodi di integrazione ordinaria o straordinaria fruiti attraverso anche più interventi fino ad un massimo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% oltre le 52 settimane, sino ad un massimo di 104 in un quinquennio mobile;
- 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.
Il costo crescente e le scelte datoriali
L’aumento progressivo del contributo addizionale, soprattutto laddove ci si trovi di fronte a situazioni di crisi abbastanza complesse, pone, sovente, le imprese destinatarie di fronte al problema del “che fare?”: proseguire lungo la strada degli ammortizzatori cercando di trovare soluzioni percorribili, anche utilizzando procedure consensuali di risoluzione dei rapporti di lavoro o procedere, da subito, all’apertura dell’iter collettivo di riduzione di personale con tutte le conseguenze del caso ed i rischi operativi connessi.
L’incremento del contributo per mancata rotazione dei lavoratori
Tornando al tema di questa breve riflessione va ricordato come i contributi addizionali possano essere incrementati, qualora il datore di lavoro, in presenza di integrazioni salariali straordinarie, venga meno al rispetto del principio della rotazione di dipendenti in fruizione dell’ammortizzatore, seppure tale modalità fosse stata concordata ed inserita nella istanza di concessione del trattamento inviata alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro.
Tale incremento può avvenire a seguito di visita ispettiva, susseguente anche a segnalazioni pervenute dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali interessate. Se l’organo di vigilanza accerta la violazione la sanzione consiste nell’incremento dell’1% sulla aliquota che si sta versando (9,12, o 15%) per il periodo in cui è stata riscontrata la violazione e per il numero dei lavoratori interessati. La sanzione viene applicata dalla sede territoriale dell’INPS a cui l’ITL ha fatto pervenire il verbale.
La riduzione del contributo per le imprese virtuose
La contribuzione addizionale sopra evidenziata può, per effetto dell’art. 1, comma 195, della legge n. 234/2021 che ha introdotto nel “corpus” dell’art. 5 il comma 1-ter, subire una riduzione nei confronti di quelle imprese che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione per almeno 24 mesi che si calcolano dall’ultimo periodo di fruizione di un ammortizzatore precedente. L’INPS, con la circolare n. 5/2025 ha affermato che in tal caso il contributo addizionale del 9% scende al 6% e quello del 12% cala al 9%, mentre quello del 15% resta invariato.
I casi di esonero dal pagamento del contributo addizionale
Ci sono, poi, dei casi in cui il contributo addizionale non è dovuto: si tratta di situazioni eccezionali che non dipendono dalla volontà del datore di lavoro o dei lavoratori e che possono così sintetizzarsi:
- Eventi oggettivamente non evitabili (EONE): maltempo, terremoti, ecc., ove non è neanche necessario il requisito minimo di 30 di anzianità nell’unità produttiva per la quale viene richiesto l’intervento ( 1, comma 2, D.L.vo n. 148/2015);
- Emergenze climatiche (art. 10-bis del D.L. n. 92/2025) dovute a situazioni eccezionali determinate da ondate di calore. Per le sospensioni e le riduzioni di orario nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2025, i limiti previsti dall’ 12, commi 2 e 3, del D.L.vo n. 148/2015 non trovano applicazione e i datori di lavoro interessati sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale. Tale misura riguarda anche la CISOA (la cassa integrazione per gli operai agricoli che, in tal caso, per sospensione dell’attività anche relativamente a metà dell’orario di lavoro trova applicazione anche nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato): in deroga all’art. 8 della legge n. 457/1972 il trattamento viene riconosciuto dal Direttore della sede territoriale dell’INPS e non dall’apposita commissione provinciale ove oltre al rappresentante dell’Istituto, ne fanno parte il Dirigente dell’ITL ed i rappresentati delle organizzazioni agricole dei lavoratori e dei datori di lavoro;
- Per il solo anno 2025, per effetto del L. n. 92/2025, l’esonero del contributo addizionale è previsto per le imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa e che ottengono la CIGS specifica: l’esonero viene meno se durante la fruizione dell’ammortizzatore, il datore di lavoro apre una procedura collettiva di riduzione di personale ex lege n. 223/1991.
Le sospensioni per crisi aziendale e le indicazioni operative del Ministero
Altre ipotesi di sospensione del pagamento del contributo addizionale sono previste nel nostro ordinamento e riguardano situazioni di crisi avanzata delle aziende: sul punto appaiono estremamente chiari gli indirizzi operativi forniti dal Ministero del Lavoro con le circolari n. 24/2015 e 4/2018:
- Fallimento con esercizio provvisorio dell’attività: l’esonero dal versamento del contributo addizionale decorre, in caso di richiesta di ammortizzatore straordinario, dal giorno della pubblicazione della sentenza, o dal deposito presso la cancelleria. Esso spetta limitatamente alla durata dello stesso (INPS, messaggio n. 283/2025);
- Concordato preventivo con continuazione dell’attività: la decorrenza dell’esonero può partire dal giorno in cui è stato emesso il decreto di ammissione alla procedura concorsuale e termina con il provvedimento di omologa, come ricorda l’INPS con il messaggio n. 283/2025;
- Accordo di ristrutturazione del debito: la data di decorrenza del beneficio dell’esonero è quella della pubblicazione dello stesso nel Registro delle Imprese e termina con la data del provvedimento di omologa;
- Liquidazione coatta amministrativa con continuazione dell’attività, autorizzata: l’esonero parte dal giorno della ammissione alla procedura concorsuale e termina con la fine della procedura;
- Amministrazione straordinaria con autorizzazione all’esercizio di attività: l’esonero parte dalla data di dichiarazione dello stato di insolvenza e cessa al raggiungimento del termine indicato per la realizzazione del programma.
Leggi anche l’approfondimento della scorsa settimana: Integrazioni salariali: alcune cose da non dimenticare.
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