Telelavoro transfrontaliero: quando un dipendente può lavorare dalla Svizzera

Roberto Camera risponde alle domande degli utenti

Telelavoro transfrontaliero: quando un dipendente può lavorare dalla Svizzera

Un dipendente, con cui è attivo un accordo individuale di telelavoro, mi chiede se può fare la prestazione dalla Svizzera. Ritiene sia possibile?

Esiste un accordo dell’Unione Europea, a cui ha aderito anche la Svizzera, che prevede la possibilità per i datori di lavoro dei lavoratori che abitualmente svolgono telelavoro transfrontaliero di applicare la legislazione dello Stato in cui ha sede legale l’azienda.

Ciò è consentito a condizione che il telelavoro nello Stato di residenza sia svolto in misura inferiore al 50% del tempo di lavoro complessivo. In questo modo, il rapporto resta disciplinato dal diritto italiano, senza applicazione delle norme svizzere.

Le caratteristiche del telelavoro transfrontaliero

Per rientrare nella definizione di “telelavoro transfrontaliero”, l’attività deve avere le seguenti caratteristiche:

  • viene svolta in uno o più Stati membri diversi da quello in cui sono situati i locali o la sede del datore di lavoro;
  • si basa su tecnologie informatiche che permettono di rimanere connessi con l’ambiente di lavoro del datore di lavoro o dell’azienda e con le parti interessate o i clienti, al fine di svolgere i compiti assegnati.

In sintesi, deve trattarsi di un’attività che può essere svolta da qualunque luogo, senza vincolo di presenza fisica costante in azienda.

Condizioni per applicare l’Accordo

Quindi, riepilogando, per applicare correttamente l’Accordo:

  • la Svizzera deve essere lo Stato di residenza del lavoratore;
  • la prestazione non potrà essere continuativa in Svizzera, ma dovrà prevedere periodi di lavoro anche in Italia;
  • il lavoro svolto in Italia dovrà essere superiore al 50% del tempo complessivo.

Il telelavoro dalla Svizzera è dunque possibile, ma richiede attenzione:

  • l’azienda deve formalizzare l’accordo individuale, chiarendo i limiti e i riferimenti all’intesa UE–Svizzera;
  • è necessario monitorare le giornate lavorate in Italia e in Svizzera, per non superare la soglia del 50%;
  • solo in questo modo il lavoratore potrà mantenere l’applicazione della normativa italiana in materia previdenziale e fiscale.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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2 Commenti

  1. Nell’eventualità di un infortunio occorso in una giornata di lavoro trascorsa in Svizzera, l’Inail riconosce l’infortunio ed interviene?

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