Appalto: configurazione delle indicazioni a carattere generale del committente

L'editoriale di Eufranio Massi

Appalto: configurazione delle indicazioni a carattere generale del committente

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 16153/2025, ha riportato l’attenzione degli operatori (e, a mio avviso, “in primis” degli organi di vigilanza che si trovano sovente, a verificare il rispetto dei requisiti come genuino) sui contenuti delle azioni che possono svolgere sia il committente che l’appaltatore, senza incorrere negli “strali” della illegittimità.

Ricordo, per completezza di informazione, e senza entrare nel merito dei contenuti che per la genuinità, occorrono:

  • Organizzazione dei mezzi necessari all’esecuzione del contratto, da parte dell’appaltatore;
  • Esercizio del potere organizzativo e direttivo dell’appaltatore nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione dell’appalto;
  • Rischio d’impresa da parte del medesimo appaltatore.

Chiarimenti della Corte di Cassazione

La Corte, occupandosi di un contratto riferito alla logistica, ha fatto chiarezza su alcuni aspetti delle relazioni tra le due parti contraenti, soffermandosi, in particolare, sui limiti di intervento del committente riferiti alla realizzazione del servizio oggetto di appalto che deve essere realizzato dall’appaltatore.

I giudici hanno ritenuto che non sussiste alcuna violazione legale allorquando l’intervento dell’appaltante si limita a fornire indicazioni di carattere generale all’appaltatore o alle persone dallo stesso delegate, relative alla realizzazione del servizio. Esso, nel caso di specie, si sostanziava nelle indicazioni relative al luogo ove la merce doveva essere depositate. La Cassazione afferma che essa è riferibile alla fase di attuazione del contratto ed alle relazioni che, necessariamente, le parti debbono avere, perché si tratta di indicazioni generali che traggono origine sia dal luogo che dal tempo del servizio: in questo, non si riscontra alcuna illegittimità in quanto non viene impartito alcun ordine al personale dell’appaltatore coinvolto nel servizio, compito che spetta, unicamente, all’appaltatore che ne è titolare in quanto datore di lavoro del personale impiegato nella esecuzione dell’appalto.

Distinzione tra attività lecita e ingerenza illecita

Tale chiarimento è, a mio avviso, estremamente importante in quanto consente di distinguere tale attività lecita dalle ingerenze illecite relative alla gestione del personale impiegato.

La Corte ha ritenuto, altresì, pienamente legittima l’assegnazione di alcuni strumenti utilizzati dai dipendenti dell’appaltatore come, ad esempio, il telefono, il palmare e il foglio di resoconto, in quanto ciò è stato ritenuto, pienamente, coerente, con la necessità di assicurare la corretta esecuzione dell’attività: tale utilizzazione, come accertato anche dai giudici di merito, non implica alcuna intromissione nella organizzazione e nella direzione dei lavori appaltati.

Conclusioni della Cassazione

La Cassazione è giunta alla conclusione che nella attività posta in essere dal committente non si rileva alcuna ingerenza nei compiti che la legge attribuisce, esclusivamente, all’appaltatore: la condotta è stata riconosciuta coerente con i generali poteri di verifica e supervisione delle modalità esecutive del contratto.

Le conclusioni appaiono, senz’altro, condivisibili (ed a ciò le parti contraenti si dovrebbero, sempre, attenere), pur se la distinzione, facile da un punto di vista teorico, ma difficile, sovente, nella pratica, come dimostrano una serie di accertamenti svolti dal personale degli Ispettorati del Lavoro, tra il contratto di appalto ed i contratti di lavoro dei dipendenti dell’appaltatore, può registrare “invasioni di campo” da parte del committente che portano a classificare l’appalto come non genuino, con tutte le conseguenze del caso.

I giudici hanno tracciato una sorta di linea di demarcazione che non può essere superata dalla stazione appaltante, atteso che, l’esecuzione del contratto di appalto, con il rispetto dei tre requisiti richiamati dall’art. 29, appartiene, soltanto, all’appaltatore.

Autore

Eufranio Massi
Eufranio Massi 390 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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