Tracciabilità spese di trasferta: valido per il rimborso forfettario?

Roberto Camera risponde alle domande degli utenti

Tracciabilità spese di trasferta: valido per il rimborso forfettario?

È prevista la tracciabilità delle spese di trasferta. Ma se io pago la trasferta forfettaria?

L’obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta si applica esclusivamente al rimborso analitico delle spese sostenute dal lavoratore e rimborsate dal datore di lavoro.

Questa disposizione ha l’obiettivo di escludere tali rimborsi dalla formazione del reddito da lavoro dipendente, a condizione che siano documentati in maniera adeguata e riferiti a:

  • spese di vitto,
  • alloggio,
  • viaggio,
  • trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (es. taxi), e solo se la trasferta è effettuata sul territorio nazionale.

Cosa succede in caso di trasferta forfettaria?

Quando l’azienda riconosce al lavoratore una indennità di trasferta a forfait, ovvero non legata alle singole spese sostenute ma definita in modo fisso, l’obbligo di tracciabilità non si applica.

Questo vale per le indennità erogate in occasione di trasferte svolte in un Comune diverso da quello indicato nel contratto individuale di lavoro, purché non si tratti di un rimborso spese documentato.

In sintesi:

Solo il rimborso analitico è soggetto a tracciabilità. Le indennità forfettarie, invece, ne sono escluse.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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