L’apprendistato , senza limiti di età, per i disoccupati [E.Massi]

L’apprendistato , senza limiti di età, per i disoccupati [E.Massi]

Tra le poche novità inserite dal Legislatore delegato in materia di apprendistato professionalizzante, all’interno del D.L.vo n. 81/2015, c’è quella che consente ai datori di lavoro di assumere disoccupati, senza limiti di età, purché percettori di una indennità di disoccupazione.

Nella speranza di essere più fortunato rispetto alla esperienza passata relativa ai lavoratori in mobilità (pochi casi in questi primi quattro anni di vita dell’istituto), l’Esecutivo ci riprova utilizzando la stessa norma che, ora, e’ l’art. 47, comma 4.

Il presupposto indispensabile e’ che il lavoratore interessato sia titolare, al momento in cui si instaura il rapporto, di una qualsiasi indennità di sostegno del reddito(NASpI, Dis- Coll, ASDI, disoccupazione edile, disoccupazione agricola, ecc.). L’apprendistato professionalizzante, nel rispetto del piano formativo elaborato sulla base del contratto collettivo nazionale applicato, può riguardare una qualificazione ulteriore rispetto a quella già posseduta o una riqualificazione professionale.

Il Legislatore delegato chiarisce che non vige il divieto di licenziamento durante il periodo formativo (la regola generale e’ che il rapporto non possa essere risolto se non per giusta causa o giustificato motivo) e che nell’anno successivo alla trasformazione del rapporto non si applica il regime della contribuzione ridotta prevista nelle altre ipotesi di apprendistato professionalizzante (art. 47, comma 7).

Fatta questa permessa ritengo opportuno fare alcune riflessioni nel merito.

Innanzitutto, occorre chiedersi il perché della scelta.

La risposta ovvia, risiede nel fatto che si è voluta creare un’altra opportunità occupazionale per chi ha perso un’occupazione potenzialmente interessante anche in prospettiva anno 2016 quando l’esonero contributivo previsto dalla legge di stabilità non ci sarà più o, per lo meno, se ci sarà, non avrà le stesse caratteristiche in termini economici. Ma tale nuova tipologia, non ancorata a limiti di età,va, a mio avviso, proiettata anche verso l’anno successivo, il 2017, allorquando per effetto della legge n. 92/2012, finirà la mobilità ed avranno, progressivamente, termine gli incentivi occupazionali ad essa correlati.

Altra considerazione non secondaria correla tale tipologia al contratto di ricollocazione previsto dall’art. 17 del D.L.vo n. 22/2015. Esso si pone come un ulteriore strumento disponibile in favore dei soggetti accreditati (agenzie del lavoro ma non solo) per la realizzazione del contratto di servizio (con un voucher da riscuotere ad assunzione avvenuta) stipulato con il soggetto interessato, dopo, la profilazione avvenuta presso i servizi pubblici per l’impiego.

Detto questo, vanno sottolineati gli elementi incentivanti che possono così riassumersi:

  1. Contribuzione ridotta: fatte salve ulteriori delucidazioni fornite dall’INPS o dal Ministero del Lavoro, essa è del tutto uguale a quella in uso per i datori di lavoro con un organico fino a nove dipendenti (0 + 1,61% fino al 31 dicembre del 2016, nel rispetto del “de minimis” e degli altri elementi richiesti fin dalla circolare INPS n. 128/2012) e per quelli con un numero di dipendenti superiore (10%+ 1,61%). Ai fini del computo valgono sempre i criteri e le modalità individuate dall’Istituto con la circolare n. 22/2007;
  2. Percentuale di apprendisti: anche tale tipologia rientra nel numero massimo per le assunzioni. Il rapporto è di uno a uno se si calcola un apprendista in relazione ad un dipendente  qualificato o specializzato in forza presso l’azienda che ha un organico fino a nove dipendenti, per salire in quelle più grandi ad un rapporto di tre a due fermi restando i limiti dimensionali previsti per le aziende artigiane dall’art. 4 della legge n. 443/1985. Resta inteso che nelle imprese con un organico superiore alle quarantanove unità anche tali apprendisti rientrano nella percentuale di conferma del 20% riferita a quelli assunti nell’ultimo triennio;
  3. Retribuzione ridotta: anche ai soggetti titolari di indennità di disoccupazione assunti con contratto di apprendistato e’ applicabile la riduzione del livello retributivo (fino a due, secondo le previsioni di natura contrattuale, o, in alternativa, in percentuale “a salire” secondo l’anzianità di servizio);
  4. Non computabilita’ nell’organico per tutta la durata del periodo formativo: la previsione generale, prevista al comma 3 dell’art. 47, fa si’, ad esempio, che essi non si calcolino per tutta la durata della formazione triennale ( o quinquennale se riferita a qualifiche rinvenibili anche nel settore artigiano) ai fini del collocamento dei disabili cosa che  in un prossimo futuro, potrebbe assumere una specifica valenza se passerà nello schema di semplificazione in materia di lavoro, attualmente al parere delle Camere,  quanto previsto per le imprese dimensionate a quindici dipendenti ove l’adempimento dell’obbligo legale non sarà  più correlato ad una nuova assunzione, con possibilità di “onorarlo” nei successivi dodici mesi, ma scattera’ subito ( nei sessanta giorni successivi al raggiungimento del tetto occupazionale);
  5. Costo del personale ai fini dell’IRAP: il contratto di apprendistato e’ un rapporto a tempo indeterminato deducibile nella sua interezza dalla base di calcolo come previsto, a partire da quest’anno e con effetti dal 2016, dall’art. 1, commi da 20 a 26 della legge n. 190/2014;
  6. Licenziabilita’ durante il periodo formativo: il limite posto dalla norma generale circa la sostanziale impossibilità di risolvere il contratto durante il periodo formativo (fatta salva la giusta causa o il giustificato motivo) viene meno per gli apprendisti che, senza limiti di età, godono di un trattamento di disoccupazione. Il rapporto può essere risolto anche durante la formazione, con le tutele previste dal D.L.vo n. 23/2015 il quale, in caso di illegittimità delle motivazioni  prevede all’art. 3 ( e fatte salve le nullità, le discriminazioni e le ritorsioni tutelate dall’art. 2) la corresponsione di una indennità economica pari a due mensilità di retribuzione all’anno calcolata sull’ultima utile ai fini del TFR, partendo da una base di quattro, fino a ventiquattro, valori ridotti della metà con un tetto massimo fissato a sei per le associazioni di tendenza e per i datori di lavoro che non superano la soglia delle quindici unità (cinque per quelli agricoli).

Il futuro ci dirà se tale tipologia avrà una propria nicchia di mercato o se sarà un “bluff” come quella degli apprendisti in mobilità alla quale è’ stata normativamente accomunata.

Autore

Eufranio Massi
Eufranio Massi 323 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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