Assemblee sindacali in azienda: diritti e regole secondo la legge
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
I lavoratori possono indire assemblee sindacali in azienda?
L’art. 20, della Legge n. 300/1970, prescrive che siano le rappresentanze sindacali aziendali, singolarmente o congiuntamente, a richiedere al datore di lavoro di riunirsi presso l’unità produttiva, anche durante l’orario di lavoro (nel limite di ore identificate dal CCNL).
Ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di assemblea, come, ad esempio, la possibilità che tale richiesta provenga da un sindacato esterno all’azienda, possono essere stabilite dal CCNL ovvero da un accordo aziendale. Nel caso specifico, il CCNL applicato tra le parti non dispone ulteriori modalità di richiesta di avvio delle assemblee sindacali.
Mancando le RSA e la RSU, non è presente alcun soggetto abilitato ad indire assemblee sindacali all’interno dell’azienda, in quanto i sindacati esterni all’azienda non hanno la facoltà di indire riunioni sindacali, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto dei Lavoratori. Ciò, tranne nel caso in cui non sia previamente concordato con il datore di lavoro.
In conclusione, il diritto di indire assemblee sindacali in azienda è strettamente regolamentato e legato alla presenza di rappresentanze sindacali interne.
In assenza di RSA o RSU, pertanto, è fondamentale per i lavoratori assicurarsi di avere una rappresentanza sindacale attiva per poter esercitare pienamente i loro diritti.
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