Trattamento di fine rapporto: quanti anticipi è possibile accordare?
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
Un lavoratore ha richiesto un ulteriore anticipazione del trattamento di fine rapporto dopo che l’anno scorso gli è stata concessa un’anticipazione dell’80% del TFR presente in azienda. Dobbiamo accordare anche questo anticipo?
L’anticipazione del trattamento di fine rapporto è prevista dall’art. 2120 del codice civile. Tale disposizione prevede la possibilità di erogare, in costanza di rapporto di lavoro, ai lavoratori con almeno otto anni di servizio, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto il lavoratore nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Tale anticipazione potrà essere erogata, per una sola volta, a fronte di una motivazione legata ad eventuali spese sanitarie, all’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, ovvero in base alle casistiche eventualmente previste dalla contrattazione collettiva.
Inoltre, l’azienda può soddisfare le richieste entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.
Nel caso prospettato, il lavoratore ha già richiesto una anticipazione per un valore superiore al 70% del trattamento di fine rapporto, per cui l’ulteriore anticipazione potrà essere concessa solo su volontà dell’azienda.
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