Il datore di lavoro è obbligato ad erogare fringe benefit massimo di 3.000 euro?

Roberto Camera risponde al quesito di un utente

Il datore di lavoro è obbligato ad erogare fringe benefit massimo di 3.000 euro?

Il datore di lavoro è obbligato ad erogare fringe benefit nell’ammontare massimo di 3.000 euro?

I fringe benefit, previsti dall’art. 51, comma 3, del TUIR, sono erogati volontariamente dal datore di lavoro ai titolari di redditi di lavoro dipendente ed ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. i collaboratori coordinati e continuativi e amministratori); quindi, è il datore di lavoro/committente che decide se erogarlo, di quale importo e a chi. Addirittura sarà possibile l’erogazione dei fringe benefit anche ad personam e non necessariamente a tutti i lavoratori ovvero a categorie di essi

A differenza dei bonus erogati nei mesi di luglio (200 euro) e novembre (150 euro), in questo caso il costo è a totale carico del datore di lavoro, in quanto non è previsto un rimborso da parte dello Stato.

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Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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2 Commenti

  1. GIUDITTA
    Dicembre 07, 11:04

    buon giorno, mi conferma quindi che l’amministratore unico può decidere di erogare il bonus anche a se stesso?
    grazie ancora
    Giuditta

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