Responsabilità solidale per il committente anche se locali sono di proprietà dell’appaltatore?
Roberto Camera risponde al quesito di un utente
Stiamo redigendo un contratto di appalto per i servizi di logistica e movimentazione merci all’appaltatore, che esegue i medesimi utilizzando proprio personale dipendente all’interno di locali che l’appaltatore stesso mette a disposizione. Trattandosi di locali di proprietà dell’appaltatore sussiste comunque la responsabilità solidale per il committente?
La responsabilità solidale, prevista dall’articolo 29 del DLvo 276/2003, sussiste anche qualora l’appalto non sia endo-aziendale ma svolto presso i locali dell’appaltatore.
In particolare, il committente è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori (dipendenti e co.co.co.):
- i trattamenti retributivi (comprese le quote di trattamento di fine rapporto)
- i contributi previdenziali
- i premi assicurativi
dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
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