Lavoratori occasionali, comunicazione anche se prestazione avviene nella sede del collaboratore?

Roberto Camera risponde al quesito di un utente

Lavoratori occasionali, comunicazione anche se prestazione avviene nella sede del collaboratore?

In merito alla comunicazione prevista per i lavoratori autonomi occasionali, questa deve avvenire anche se la prestazione viene resa presso la sede del collaboratore?

Questo è quanto riportato nella nota 29/2022 dell’Ispettorato del lavoro:

l’obbligo di comunicazione, da effettuarsi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione“.

Quindi la comunicazione va effettuata presso l’ITL ove avrà sede la prestazione lavorativa. Anche a casa del collaboratore qualora sia quella la sede. Ma non credo che nei fatti accada in quanto, escludendo le prestazioni professionali (per le quali non è obbligatoria la comunicazione), le altre prestazioni verranno effettuate quasi sicuramente presso la sede del committente.

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Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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2 Commenti

  1. Roberto
    Maggio 10, 21:29

    Non entrando nel merito della congruenza tra attività svolta e tipologia contrattuale scelta, ritengo che la ITL di competenza per la comunicazione debba essere quella di partenza.

  2. Dott. Camera, buongiorno. Un’agenzia di viaggi organizza viaggi in pullmann per portare gruppi di persone a vedere dei concerti (in stadi, palazzetti dello sport, teatri, ecc ecc). Ogni pulmann ha un accompagnatore che, dalla città di partenza del gruppo, accompagna il gruppo al luogo del concerto e poi lo riaccompagna al luogo di partenza. Questi accompagnatori sono ingaggiati con contratto autonomo occasionale ex art. 2222, perchè si tratta di attività sporadica nella quale hanno una sostanziale autonomia operativa.
    Il luogo della prestazione è il luogo in cui si svolge il concerto o il luogo di partenza e di ritorno del gruppo?
    Secondo me è il luogo di partenza e ritorno, perchè l’attività del lavoratore si svolge durante tutto il percorso di andata e ritorno, non è circoscritta al luogo del concerto. Anzi, paradossalmente il momento del concerto è quello in cui il lavoratore è meno impegnato, perchè il gruppo è seduto a vedere lo spettacolo. Lei che ne pensa?

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