Le tutele dei lavoratori fragili nell’ultimo periodo dell’emergenza

Con il messaggio INPS n. 1126 dell’11 marzo 2022 sono state definite alcune questioni che riguardano i c.d. “lavoratori fragili”

Le tutele dei lavoratori fragili nell’ultimo periodo dell’emergenza

Con il messaggio INPS n. 1126 dell’11 marzo 2022 sono state definite alcune questioni che riguardano i c.d. “lavoratori fragili” alla luce delle novità introdotte dal comma 1 dell’art. 17 del D.L. n. 221/2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 11/2022, la quale, intervenendo sul predetto art. 17, ha disposto la proroga, fino al prossimo 31 marzo, delle disposizioni contenute:

  1. Nel comma 2-bis dell’art. 26 del D.L. n. 18/2020 che riguarda lo svolgimento delle prestazioni lavorative con modalità agile in favore dei lavoratori individuati dal Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2022;
  2. Nel comma 2 dell’art. 26 del D.L. n. 18/2020, che riguarda la equiparazione del periodo di assenza dal servizio a ricovero ospedaliero con la conseguente erogazione della prestazione economica;
  3. Nel comma 3-bis dell’art. 17 il quale dispone che gli oneri a carico dell’Istituto, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2022, correlati alla tutele di natura previdenziale, sono a carico dell’Erario entro il limite massimo indicato dalla norma. A tal proposito, si sottolinea come all’INPS siano affidati compiti di monitoraggio della spesa: al raggiungimento, anche in via prospettica, del tetto massimo di spesa, l’Istituto è autorizzato a non dar seguito alle ulteriori istanze che dovessero essere presentate.

Fin qui il testo del messaggio INPS che, nella seconda parte, si dilunga in una serie di indicazioni operative per le proprie strutture dedicate alla trattazione dei certificati dei lavoratori del settore privato, compresi quelli marittimi.

La norma ed il messaggio dell’Istituto pongono, a mio avviso, alcune questioni di una certa importanza.

La prima riguarda un diritto del lavoratore fragile: il comma 2-bis dell’art. 26 del D.L. n. 18/202 ricorda che la prestazione in smart-working può essere svolta anche per una mansione diversa ricompresa nella medesima categoria di inquadramento (operaio, impiegato, quadro o dirigente come previsto dall’art. 2095 c.c.), secondo le definizioni del CCNL applicato in azienda o , in alternativa, adibito a specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Indubbiamente, l’intenzione del Legislatore era ed è, finchè dura lo stato di emergenza la cui scadenza è fissata al 31 marzo p.v., di tenere il dipendente, il più possibile, lontano dal contesto lavorativo e, soprattutto, dal contratto con altri lavoratori. Di qui, una serie di conseguenze:

  1. Il datore di lavoro non può opporsi alla richiesta dell’interessato;
  2. Il datore di lavoro è obbligato, laddove ne sussistano le condizioni, a destinare l’interessato a prestare la propria attività in modalità agile, senza la sottoscrizione di alcun accordo, rispettando quei requisiti richiesti dagli articoli 18 e seguenti della legge n. 81/2017;
  3. Il lavoratore, pur se adibito a mansioni diverse all’interno della categoria legale di inquadramento, ha diritto al mantenimento della stessa retribuzione così come avviene nelle ipotesi contemplate dall’art. 42 del D.L.vo n. 81/2008 (lavoratore non idoneo alle mansioni originarie) e dall’art. 4 della legge n. 68/1999 (lavatori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia). La prestazione con modalità agile quale è stata realizzata, nella stragrande maggioranza dei casi durante la pandemia, non è, tuttavia, è bene sottolinearlo, lo smart-working previsto dalla legge che prevede che la prestazione sia svolta in parte all’interno del perimetro aziendale ed in parte fuori. Tutto questo significa che, venendo meno, salvo proroghe, il diritto del lavoratore fragile a tale modalità lavorativa, dal 1° aprile scatteranno le regole generali che prevedono un accordo tra le parti (e non diritto) con tutta una serie di norme che dovranno essere rispettate anche nella logica del Protocollo sul lavoro agile sottoscritto nel mese di dicembre 2021 dalle parti sociali che, progressivamente, sarà introdotto nelle regole dei singoli contratti collettivi;
  4. In alternativa al lavoro agile, alla luce della previsione del comma 2 dell’art. 26 del D.L. n. 18/2020 e del Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2022 “concertato” tra i Ministri della Salute, del Lavoro e della Pubblica Amministrazione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 febbraio u.s. che, nelle premesse parla sia del comma 2 che del comma 2-bis dell’art. 26 del D.L. n. 18/2020, ha individuato “le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità” per le quali è prevista l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio a ricovero ospedaliero con la ovvia corresponsione della prestazione economica per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 marzo.

Da ultimo, l’Istituto, richiamando anche le indicazioni fornite dal messaggio n. 679/2022, ricorda che, ad oggi, l’equiparazione della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia, prevista dal comma 1 dell’art. 26, non risulta essere stata prorogata al 2022 e, di conseguenza, la tutela previdenziale dell’Istituto si ferma al 31 dicembre 2021.  

Autore

Eufranio Massi
Eufranio Massi 324 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

Vedi tutti gli articoli di questo autore →