La responsabilità solidale e il termine dell’appalto: il committente è libero?

La responsabilità solidale e il termine dell’appalto: il committente è libero?

L’azienda committente si libera del rischio della responsabilità solidale a due anni dal termine dell’appalto?

Per quanto riguarda le competenze del lavoratore, sì.

Viceversa, per quanto riguarda gli obblighi previdenziali, la decadenza è data dai termini prescrizionali ordinari.

Infatti, la Cassazione, già nel 2020 (ordinanza n. 28694/2020), aveva stabilito che in tema di obbligazione solidale negli appalti, andava esclusa la riferibilità della decadenza (prevista dall’art. 29) all’azione promossa dagli Enti previdenziali, i quali possono agire per il recupero dei contributi nei confronti del committente, nel rispetto del solo termine di prescrizione.

In pratica, il termine di 2 anni non si applica alle rivendicazioni dell’Ente previdenziale per il quale il limite è rappresentato dalla prescrizione.

Per maggiori informazioni, di seguito l’art. 29 del Dlgs 276/2003:

In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. (L 296/2006)

L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda.

Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo.

In tale ipotesi si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2. (DLGS 251/2004) 3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale. (DLGS 251/2004)

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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