È possibile pagare di più l’apprendista rispetto a quanto previsto dal CCNL?

È possibile pagare di più l’apprendista rispetto a quanto previsto dal CCNL?

La norma di riferimento (articolo 42, comma 5, lett. a, del decreto legislativo n. 81/2015) prevede la possibilità di inquadrare l’apprendista fino a 2 livelli in meno rispetto a quello di qualificazione, o, in alternativa, retribuire l’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio.
Quindi, il legislatore parla di “possibilità” e non obbligo. Il datore di lavoro potrebbe anche rinunciare a questa possibilità, prevedendo una retribuzione maggiore (sicuramente non inferiore a quanto prevede il CCNL applicato dall’azienda).
Ritengo, comunque, che non sia il caso di prevedere una retribuzione maggiore rispetto a quanto previsto per i lavoratori qualificati per le medesime attività, in quanto potrebbe essere un segnale che evidenzia la non autenticità dell’apprendistato.

Per maggiori informazioni, di seguito, l’articolo 42, comma 5, lett. a, del decreto legislativo n. 81/2015

  • Salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi:

a) divieto di retribuzione a cottimo;

b) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio;

c) presenza di un tutore o referente aziendale;

d) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche attraverso accordi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

e) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;

f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003;

g) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni;

h) possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato.

 

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 495 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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