È possibile prevedere un obbligo, per il lavoratore, di non recedere dal rapporto di lavoro?

È possibile prevedere un obbligo, per il lavoratore, di non recedere dal rapporto di lavoro?

È possibile prevedere un obbligo, per il lavoratore, di non recedere dal rapporto di lavoro?

Sì, è possibile stipulare, con il dipendente, un “patto di stabilità” e cioè un accordo con il quale le parti si impegnano a garantire una durata minima del rapporto di lavoro, salvo la possibilità di recedere per giusta causa (dimissioni o licenziamento). Detto “impegno di stabilità” presuppone una remunerazione per il lavoratore che, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 19080/2018), può essere individuato anche in un superminimo (riconoscimento di uno stipendio superiore al minimo contrattuale), previsto nel contratto di assunzione.

Questi i paletti all’attuazione di un patto di stabilità:

  • va sottoscritto un accordo tra le parti;
  • deve essere prevista una durata massima: esempio 2 anni;
  • deve essere previsto un compenso adeguato al lavoratore;
  • viene prevista una penale;
  • il patto è reciproco: entrambi i soggetti, durante il periodo di validità dell’accordo, non possono recedere dal rapporto di lavoro;
  • il recesso, durante il periodo di validità dell’accordo, è ammesso solo per giusta causa;
  • è possibile una risoluzione anticipata del patto, attraverso la risoluzione consensualmente.

 

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Roberto Camera
Roberto Camera 495 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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1 Commenti

  1. Giuseppe
    Gennaio 19, 06:50

    La domanda è interessante.

    Ma le risposte che il diritto può darci, come sempre, sono figlie del momento storico.

    Provocatoriamente, mi domando se la storia stia volgendo verso una nuova fase del ciclo.

    Sullo sfondo, potrebbe intravedersi la riedizione dell’articolo 1628 del codice civile del 1865: “Nessuno può obbligare la propria opera all’altrui servizio che a tempo o per una determinata impresa.”

    Per chi voglia approfondire, non consiglio un testo di diritto, ma un bel romanzo di Ken Follet (A Place Called Freedom).

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