Decontribuzione per albergatori prevista dal decreto Sostegni bis
Siamo un albergo. Abbiamo sentito parlare di una decontribuzione per albergatori prevista dal decreto Sostegni bis, che però è in attesa dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea. Di cosa si tratta?
Si tratta di quanto previsto dall’articolo 43, della Legge n. 106/2021 di conversione del D.L. n. 73/2021 (cd. decreto “Sostegni bis”).
La disposizione prevede l’esonero (applicato su base mensile) dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. Quindi va effettuata una verifica sull’utilizzo degli ammortizzatori sociali da parte dell’azienda nei primi 3 mesi del 2021.
La fruizione dell’incentivo farà sì che l’azienda non potrà effettuare licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, fino al 31 dicembre 2021.
Di seguito, il testo dell’art. 43 della Legge n. 106/2021:
Art. 43
Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e
del commercio
" 1. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli
stabilimenti termali e del commercio a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e' riconosciuto, ferma
restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche,
l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico,
fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore
di integrazione salariale gia' fruite nei mesi di gennaio, febbraio e
marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti
all'INAIL. L'esonero e' riparametrato e applicato su base mensile.
2. Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero di cui
al comma 1, si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti di cui
all'articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la
revoca dell'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 con
efficacia retroattiva e l'impossibilita' di presentare domanda di
integrazione salariale ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
4. L'esonero di cui al comma 1 e' cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa
vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il
beneficio contributivo di cui al comma 1 e' riconosciuto, fermo
restando quanto previsto dal comma 5, nel limite di minori entrate
contributive pari a 770,0 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente
previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale
attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati
altri provvedimenti concessori.
5. Il beneficio previsto di cui al comma 1 e' concesso ai sensi
della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea
recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei
limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata,
ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 770
milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 97 milioni di euro per
l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 77."
Leggi anche:
La decontribuzione in favore dei datori di lavoro di aree svantaggiate
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4 Commenti
Sara
Febbraio 16, 19:37Buonasera,
tra le condizioni di spettanza per l’esonero decontribuzione del turismo c’era il divieto di licenziamento per tutto il periodo di astratta applicazione dell’agevolazione, fino al 31 dicembre 2021, e il divieto operava anche nell’ipotesi in cui l’effettiva fruizione fosse terminata prima rispetto alla scadenza prevista del 31 dicembre.
A seguito di ritardi nell’emanazione delle indicazioni operative dell’inps, un nuovo messaggio consente di utilizzarlo fino a maggio 2022, ne consegue che vige un divieto di licenziamento fino al termine della possibile applicazione/fruizione e quindi fino a maggio 2022?
Roberto
Febbraio 18, 13:06Ritengo non sia applicabile oltre dicembre 2021.
anna
Febbraio 16, 15:35Buongiorno dott. Camera, il decreto sostegni Ter prevede lo sgravio assunzioni per il turismo . Si attende l’autorizzazione della Commissione Europea? Le assunzioni devono comunque avvenire entro il 31/3/2022 e si ha diritto all’esonero per tre mesi?
grazie per la preziosa collaborazione
Cordiali saluti
Roberto
Febbraio 18, 12:48Al momento la Commissione Europea non ha dato la sua autorizzazione. Comunque, ad oggi, la scadenza è il 31 marzo.