Decontribuzione per albergatori prevista dal decreto Sostegni bis

Decontribuzione per albergatori prevista dal decreto Sostegni bis

Siamo un albergo. Abbiamo sentito parlare di una decontribuzione per albergatori prevista dal decreto Sostegni bis, che però è in attesa dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea. Di cosa si tratta?

Si tratta di quanto previsto dall’articolo 43, della Legge n. 106/2021 di conversione del D.L. n. 73/2021 (cd. decreto “Sostegni bis”).

La disposizione prevede l’esonero (applicato su base mensile) dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. Quindi va effettuata una verifica sull’utilizzo degli ammortizzatori sociali da parte dell’azienda nei primi 3 mesi del 2021.

La fruizione dell’incentivo farà sì che l’azienda non potrà effettuare licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, fino al 31 dicembre 2021.

Di seguito, il testo dell’art. 43 della Legge n. 106/2021:

 Art. 43 
 
Decontribuzione settori del turismo e degli  stabilimenti  termali  e
                            del commercio 
 
 " 1. Ai datori di lavoro privati dei  settori  del  turismo  e  degli
stabilimenti termali e  del  commercio  a  decorrere  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e'  riconosciuto,  ferma
restando l'aliquota  di  computo  delle  prestazioni  pensionistiche,
l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro  carico,
fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio  delle  ore
di integrazione salariale gia' fruite nei mesi di gennaio, febbraio e
marzo  2021,  con  esclusione  dei  premi  e  dei  contributi  dovuti
all'INAIL. L'esonero e' riparametrato e applicato su base mensile. 
  2. Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero di  cui
al comma 1, si applicano fino al 31 dicembre 2021 i  divieti  di  cui
all'articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021,  n.
41. 
  3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2  comporta  la
revoca dell'esonero contributivo concesso ai sensi del  comma  1  con
efficacia retroattiva e l'impossibilita'  di  presentare  domanda  di
integrazione salariale ai sensi dell'articolo 8, commi  1  e  2,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. 
  4. L'esonero di cui al comma 1 e' cumulabile con  altri  esoneri  o
riduzioni delle aliquote di finanziamento  previsti  dalla  normativa
vigente, nei limiti  della  contribuzione  previdenziale  dovuta.  Il
beneficio contributivo di cui  al  comma  1  e'  riconosciuto,  fermo
restando quanto previsto dal comma 5, nel limite  di  minori  entrate
contributive pari a 770,0 milioni di euro  per  l'anno  2021.  L'ente
previdenziale provvede al monitoraggio del  rispetto  del  limite  di
spesa di cui  al  primo  periodo  e  comunica  i  risultati  di  tale
attivita' al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora  dal   predetto
monitoraggio emerga il  verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono  adottati
altri provvedimenti concessori. 
  5. Il beneficio previsto di cui al comma 1  e'  concesso  ai  sensi
della sezione  3.1  della  Comunicazione  della  Commissione  europea
recante un «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  COVID-19»  e  nei
limiti  ed  alle  condizioni  di  cui  alla  medesima  Comunicazione.
L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e'  subordinata,
ai  sensi  dell'articolo  108,  paragrafo   3,   del   Trattato   sul
funzionamento   dell'Unione   europea,    all'autorizzazione    della
Commissione europea. 
  6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a  5,  pari  a  770
milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 97 milioni di euro  per
l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 77."

 

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Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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