Trasferimento d’azienda: sono consentite le dimissioni per giusta causa?
Un dirigente ha presentato le dimissioni per giusta causa in applicazione, a suo dire, di quanto previsto dall’art. 13 del Ccnl dirigenti industria, che prevede la possibilità di recedere dal rapporto di lavoro in caso di trasferimento d’azienda. Come dobbiamo procedere?
A mio avviso il trasferimento di proprietà dell’azienda non rientra fra le dimissioni per giusta causa, in quanto la giusta causa deve evidenziare un inadempimento del datore di lavoro.
Ritengo sia il caso di procedere ad identificare, nell’Unilav, le dimissioni come volontarie e a comunicare al lavoratore detta decisione, evidenziando che le dimissioni possono essere considerate “per giusta causa” esclusivamente qualora vi sia un inadempimento del datore di lavoro, e quindi prevedono il diritto di recedere immediatamente dal rapporto, senza attendere né rispettare il periodo di preavviso.
Per completezza di informazione, segue il testo dell’art. 13 del CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, riguardo al trasferimento d’azienda:
Art. 13 – Trasferimento di proprietà dell’azienda
1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 2112 del cod. civ., in
caso di trasferimento di proprietà dell’azienda, ivi compresi i casi
di concentrazioni, fusioni, scorpori, non debbono in alcun modo essere
pregiudicati i diritti acquisiti dal dirigente.
2. Tenuto conto delle particolari caratteristiche del rapporto
dirigenziale, il dirigente, il quale, nei casi sopra previsti, non
intenda continuare il proprio rapporto potrà procedere, entro 180
giorni dalla data legale dell’avvenuto cambiamento, alla risoluzione
del rapporto stesso senza obbligo di preavviso e con riconoscimento,
oltre al trattamento di fine rapporto, di un trattamento pari ad 1/3
dell’indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di
licenziamento.
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2 Commenti
Elena Sala
Giugno 19, 17:12Buongiorno,
un dipendente di azienda edile, a seguito di cessione di ramo d’azienda è passato alle dipendenze dell’azienda cessionaria.
Il ccnl prevede l’erogazione di premio fedeltà come segue: All’impiegato in servizio quando abbia presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) una anzianità ininterrotta ed effettiva di servizio di vent’anni, va corrisposto, annualmente, un premio di fedeltà pari ad una mensilità .
Si richiede se avendo il ccnl espressamente indicato anzianità EFFETTIVA la data di anzianità da considerarsi sia quella del passaggio o se debba essere riferita all’anzianità convenzionale presso datore di lavoro cedente.
Per gli scatti il ccnl prevede invece: l’impiegato, per ogni biennio di anzianità di servizio presso una stessa impresa o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società), ha diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad uno scatto biennale, per un massimo di cinque scatti, secondo i valori mensili sottoindicati per ciascuna categoria.
Pertanto per scatti ai fini della maturazione si ritiene debba essere calcolata la data di inizio rapporto presso azienda cedente. Ritiene corrette tali differenti interpretazioni per PREMIO FEDELTA e MATURAZIONE SCATTI?
Grazie
E.Sala
Roberto Camera
Giugno 22, 12:02Buogiorno, innanzitutto adrebbe letto l’accordo collettivo di passaggio dei lavoratori tra la ditta cedente e la cessionaria. Detto ciò, ritengo che in entrambi i casi si debba far riferimento all’anzianità acquisita dal dipendente all’atto dell’assunzione che notoriamente è quella sulla quale dovrà rifarsi il cessionario per tutte le competenze del lavoratore.