Soggetto Promotore: chi è e cosa fa?

Per attivare un tirocinio è indispensabile l’intervento, oltre che di una struttura ospitante, del cosiddetto “soggetto promotore”? Ma che ruolo riveste, nel dettaglio, tale ente?

Pur essendo fra gli attori coinvolti quello meno conosciuto, il Soggetto Promotore gioca un ruolo essenziale nell’attivazione di un tirocinio, determinando di fatto la validità dello stage: senza il suo intervento e la sua firma su convenzione e progetto formativo – i documenti ufficiali che costituiscono il contratto di tirocinio – quest’ultimo non può essere stipulato e, di fatto, non ha valore.

Indice dei contenuti

  1. Chi è il Soggetto Promotore?
  2. Quali sono gli Enti Promotori ufficialmente accreditati?
  3. Compiti del Soggetto Promotore
  4. Il Tutor del Soggetto Promotore
  5. Le coperture assicurative
  6. Domande frequenti

 

1. Chi è il Soggetto Promotore?

Come abbiamo visto nel dettaglio in quest’articolo sul tirocinio, l’attivazione di uno stage e, quindi, la stipula del relativo contratto, coinvolge tre “attori”: il tirocinante, il soggetto promotore (o ente promotore) e il soggetto ospitante.

Per essere burocraticamente validi, in base alla normativa vigente (Linee Guida del 25 maggio 2017), i tirocini devono essere promossi da soggetti, pubblici o privati, terzi rispetto ai tirocinanti e ai datori di lavoro che li ospitano, che garantiscano la regolarità e tutelino la qualità dell’esperienza formativa: questi ultimi sono proprio i soggetti promotori.

Il soggetto promotore è la struttura che dà impulso al processo di tirocinio, con funzioni di progettazione e attuazione, costituisce un punto di riferimento sia per l’azienda che per lo stagista, svolgendo inoltre un’attenta e costante attività di monitoraggio sulla conformità del processo, cercando di garantire il miglior incontro possibile fra gli interessi del/della tirocinante e quelli dell’azienda ospitante.

La presenza del soggetto promotore è, quindi, indispensabile: esso si occupa non solo di formalizzare l’avvio del tirocinio, ma anche di predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria, garantendo che si svolga in ottemperanza con la normativa e verificandone gli esiti.

2. Quali sono gli Enti Promotori ufficialmente accreditati?

Per poter operare nell’attivazione di tirocini, l’ente promotore deve essere accreditato presso il Ministero del Lavoro, e/o avere un accreditamento regionale o un’autorizzazione ad attivare stage nella regione di riferimento dell’azienda.

Ti potrebbe interessare: Garanzia Giovani Campania. Il tirocinio come misura di politica attiva

Il ruolo di soggetto promotore può essere svolto da strutture di diverso tipo, in base alla tipologia di tirocinio – curriculare e/o extracurriculare -, che quindi possono essere suddivise in due macro-categorie:

  • enti di istruzione e formazione (stage curriculari), che promuovono e organizzano tirocini per i propri studenti e neo diplomati/laureati, sulla base di quanto previsto dalla loro offerta formativa e gestiti sulla base delle loro policy organizzative interne;
  • altri tipi di enti autorizzati (stage extracurriculari) a realizzare tirocini.

Nel caso degli enti di istruzione e formazione un ruolo fondamentale è svolto dagli “uffici stage”, che costituiscono uno snodo strategico nel raccordo con il mondo del lavoro. Gli uffici stage, presenti soprattutto nelle università e, più in generale, negli istituti di istruzione di livello terziario (più raramente presso gli istituti scolastici di secondo grado), sono strutture con personale dedicato, che si occupano di assistere il/la tirocinante e l’azienda nella fase di attivazione e svolgimento dei tirocini, di gestire le pratiche necessarie alla formalizzazione (come ad esempio la convenzione e il progetto formativo) secondo la normativa vigente e di garantire la qualità del progetto formativo.

Nello specifico, gli Enti promotori ufficialmente accreditati all’attivazione di un tirocinio curriculare (inclusi in percorsi di formazione per l’ottenimento del titolo o di crediti formativi), sono:

  • Istituzioni scolastiche (di secondo grado) statali e paritarie;
  • Università statali e non statali;
  • Enti di formazione professionale accreditati ai servizi di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) dalla Regione e altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo (per questi soggetti vige il limite di attivazione esclusivamente per i propri allievi).

Per i tirocini extracurriculari, svolti al di fuori di un percorso di studi, i Soggetti promotori ufficialmente riconosciuti sono:

  • Agenzie per il Lavoro con Autorizzazione del Ministero del Lavoro per l’attività di intermediazione nazionale (come Generazione Vincente S.p.A.);
  • Centri per l’impiego provinciali (servizio fornito gratuitamente), unici soggetti promotori abilitati all’attivazione di tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo;
  • Soggetti privati accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi al lavoro (l’attività di questi soggetti è limitata esclusivamente al territorio regionale nel quale hanno ottenuto l’accreditamento);
  • Enti non profit autorizzati dal Ministero del Lavoro all’intermediazione (iscritti nelle liste speciali), associazioni, Comuni ed enti autorizzati dalla Regione e dalla normativa nazionale ad erogare servizi di orientamento, purché venga garantito il servizio senza alcuna finalità di lucro in forma gratuita per azienda ospitante e per tirocinante;
  • Aziende sanitarie locali e comuni, comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali (esclusivamente per i tirocini a favore di disabili e delle categorie svantaggiate che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale), purché iscritte negli specifici albi regionali e ASP (Aziende pubbliche di Servizi alla Persona).

soggetto-promotore-accreditato

3. Compiti del Soggetto Promotore

Come detto, che si tratti di soggetti promotori di stage curriculari o extracurriculari, tutti questi soggetti indistintamente hanno il dovere di assolvere a diversi compiti, sia nelle fasi propedeutiche all’attivazione del tirocinio che in quelle di avvio, gestione, svolgimento e conclusione dello stage.

Cosa fa, allora, il soggetto promotore?

Ecco, concretamente, i compiti specifici dell’ente promotore:

  • Individua le opportunità per i candidati tirocinanti e/o per i datori di lavoro intenzionati a ospitare esperienze di tirocinio;
  • Progetta i contenuti e lo svolgimento del percorso di tirocinio, assumendosi la responsabilità della qualità e della regolarità dell’iniziativa, definendone la durata in relazione agli obiettivi formativi prefissati e monitorandone l’andamento;
  • Svolge eventuale attività di pre-selezione degli aspiranti tirocinanti, d’intesa con l’azienda ospitante;
  • Stipula una convenzione con l’azienda, controllando che al suo interno siano contenuti i dati legali e la firma degli attori coinvolti, nonché gli aspetti normativi che regolano il contratto;
  • Redige e sottoscrive un Progetto Formativo Individuale (PFI) che riporta obiettivi e modalità di svolgimento dello stage, oltre ai dati anagrafici dello stagista, alle informazioni sul suo percorso e, ovviamente, alle firme dei tre soggetti coinvolti;
  • Verifica che l’azienda nomini un tutor con valenza formativa, che affianchi lo stagista passo per passo nel suo percorso di stage;
  • Nomina un tutor interno con responsabilità di supervisione, che offra assistenza a stagista e azienda per tutta la durata dello stage e si relazioni con il tutor aziendale;
  • Effettua, su delega dell’azienda ospitante, le comunicazioni al Centro per l’Impiego competente (COB), obbligatorie in caso di tirocini extracurriculari;
  • Aggiorna il libretto formativo del cittadino (se disponibile) a condizione che il/la tirocinante abbia partecipato ad almeno il 70% della durata del tirocinio;
  • Provvede agli adempimenti amministrativi di comunicazione del progetto formativo e, su richiesta del soggetto ospitante, di avvio del tirocinio adempiendo agli obblighi nei confronti delle organizzazioni sindacali, della Direzione Territoriale del Lavoro, e della Regione;
  • Garantisce la copertura assicurativa al tirocinante per la responsabilità civile verso terzi, con riferimento a tutte le attività previste dal progetto formativo, siano esse svolte all’interno o all’esterno della sede del soggetto ospitante e, qualora previsto dagli accordi con l’azienda, contro gli infortuni sul lavoro;
  • Rilascia al tirocinante, al termine dello stage, l’attestazione finale, oltre ad una descrizione dettagliata delle attività effettivamente svolte e delle competenze acquisite (con riferimento al Quadro Regionale degli Standard Professionali).

4. Il Tutor del Soggetto Promotore

Il tutoraggio di un tirocinio – sia curriculare che extracurriculare – è svolto contemporaneamente da due figure distinte: una nominata dal soggetto promotore e l’altra dal soggetto ospitante, che collaborano tra loro col primario obiettivo di assicurare la buona riuscita dell’esperienza di tirocinio.

Entrambe le figure hanno la responsabilità di rispettare e far rispettare gli impegni stabiliti nel progetto formativo, oltre ad essere i principali riferimenti per il tirocinante.

Il soggetto promotore è tenuto ad assegnare un tutor ad ogni stage attivato.

Il tutor designato dal soggetto promotore (detto anche tutor didattico-organizzativo) rappresenta una figura molto importante, che ha il compito di supportare lo stagista per eventuali necessità o problematiche legate al suo percorso di formazione e di intervenire nel caso in cui insorgano criticità nella relazione tirocinante/azienda.

Nello specifico, il tutor nominato dal soggetto promotore svolge i seguenti compiti:

  • elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
  • coordina l’organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
  • monitora l’andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel PFI operando in stretto raccordo con il tutor individuato dal soggetto ospitante, anche attraverso visite presso la sede del tirocinio*;
  • provvede alla composizione del dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante, nonché alla predisposizione dell’attestato finale;
  • acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell’esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione;
  • al termine del tirocinio redige, sulla base dei feedback del tutor aziendale, una relazione conclusiva sugli esiti formativi delle attività svolte e delle competenze acquisite da inviare alle strutture regionali competenti in materia di lavoro e formazione per l’eventuale spendibilità del tirocinante sul mercato del lavoro.

*Il tutor nominato dal soggetto promotore è tenuto a visite almeno bimestrali presso l’azienda ospitante.

Ogni tutor del soggetto promotore può di norma accompagnare contemporaneamente fino a venti tirocinanti. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.

Infine, il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:

  • definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento;
  • garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell’intero percorso;
  • garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell’attività svolta dal tirocinante.

5. Le coperture assicurative

Come accennato in precedenza in merito ai compiti del soggetto promotore, quest’ultimo (o il soggetto ospitante, se espressamente previsto dalla convenzione) ha l’obbligo di assicurare il/la tirocinante presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Le coperture assicurative devono riguardare tutte le attività svolte dal/dalla tirocinante e rientranti nel PFI (Progetto Formativo Individuale), comprese quelle eventualmente svolte al di fuori della sede in cui ha luogo il tirocinio. A questo scopo, è particolarmente importante che l’azienda comunichi con precisione al soggetto promotore le eventuali trasferte e missioni fuori sede previste per il/la tirocinante nell’attuazione del Progetto Formativo e che tutti i dati sulle coperture assicurative vengano riportati nel progetto formativo.

6. Domande frequenti

Il soggetto promotore può anche essere ospitante?

No, un soggetto promotore non può essere allo stesso tempo ospitante dello stesso tirocinante. Fanno eccezione, in considerazione della peculiarità – le Università, che possono promuovere tirocini formativi e di orientamento e di inserimento lavorativo per propri ex allievi presso l’Università stessa e – i SIL che possono svolgere la funzione di soggetto promotore di persone disabili e svantaggiate presso le ULSS in cui sono inseriti.

Cosa deve fare un soggetto promotore con sede legale fuori dal territorio regionale quando attiva un tirocinio presso una sede ospitante in altra regione?

Deve seguire la disciplina per i tirocini della regione dell’ente ospitante. La facoltà di scegliere la disciplina regionale della sede legale è riconosciuta solo al soggetto ospitante i tirocini, non al soggetto promotore. Le dovute comunicazioni obbligatorie del progetto formativo e di avvio del tirocinio devono essere effettuate al servizio CO della regione della sede ospitante anche se il soggetto promotore ha accentrato le comunicazioni su servizi informatici di altre regioni.

Si può modificare il modello di convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante?

No. Lo schema tipo di convenzione approvato dai diversi attori coinvolti non è modificabile nei contenuti e disposizioni. É possibile solamente inserire i loghi del soggetto promotore e/o ospitante o specificazioni che non influiscono sul contenuto della convenzione regionale.

Gli oneri dell’assicurazione INAIL e dell’assicurazione per la responsabilità civile possono essere sostenuti da soggetti diversi?

Sì: gli oneri economici della copertura assicurativa INAIL e gli oneri economici della copertura assicurativa RC possono essere sostenuti dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore. Nel progetto formativo di tirocinio è possibile indicare distintamente il soggetto al cui carico sono posti gli oneri economici della copertura assicurativa INAIL, ed il soggetto al cui carico sono posti gli oneri economici della copertura assicurativa RC (i soggetti possono non coincidere).

Chi deve fare la comunicazione obbligatoria di avvio e/o cessazione del tirocinio?

Il soggetto promotore è obbligato a inviare al servizio telematico messo a disposizione dalla Regione il progetto formativo individuale (PFI) di tirocinio, in questo modo adempie agli obblighi di comunicazione nei confronti delle organizzazioni sindacali e della Direzione Territoriale del Lavoro e della Regione; come previsto dall’art. 9-bis, comma 2, L. 608/96 e successive modificazioni e integrazioni, è fatto obbligo ai soggetti ospitanti di effettuare per via telematica, anche per il tramite dei soggetti promotori, la comunicazione di avvio del tirocinio, nonché di proroga e interruzione.

Quali competenze deve possedere il tutor didattico organizzativo del soggetto promotore?

Per svolgere la funzione di tutor è necessario avere le competenze dell’operatore del mercato del lavoro.

 

Leggi anche:

Tirocinio: cos’è e le informazioni utili per stagisti e aziende

DID online: cos’è e a cosa serve la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro

I tirocini formativi sotto la lente degli ispettori del lavoro [Massi]

Autore

Redazione web
Redazione web 450 posts

Area comunicazione | #JoL Project - Generazione vincente S.p.A.

Vedi tutti gli articoli di questo autore →

0 Commenti

Non ci sono Commenti!

Si il primo a commentare commenta questo articolo!

Rispondi

Solo registrati possono commentare.