Ticket di ingresso alla NASpI a carico del lavoratore [E.Massi]
Analisi approfondita della decisione n. 106 del Tribunale di Udine in cui si ritiene non legittimo il comportamento di un lavoratore che, dimessosi, a voce, non aveva provveduto a rassegnare le dimissioni telematiche ma aveva abbandonato il posto di lavoro
Con una sentenza destinata a far discutere (anche perchรฉ sembra la prima su tale argomento), il Tribunale di Udine, con la decisione n. 106 del 30 settembre 2020, ha ritenuto non legittimo il comportamento di un lavoratore che, dimessosi, a voce, non aveva provveduto a rassegnare le dimissioni telematiche ma aveva abbandonato il posto di lavoro, con una serie di assenze ingiustificate, tali da costringere il datore di lavoro a procedere al licenziamento a seguito di regolare procedura di contestazione ex art. 7 della legge n. 300/1970.
Il giudice, nel corso del dibattimento, ha raggiunto la convinzione che il comportamento del lavoratore fosse unicamente finalizzato allโottenimento della NASPI, cosa che puรฒ avvenire soltanto a fronte di un recesso datoriale e non attraverso un atto di dimissioni: di conseguenza, ha ritenuta giusta la pretesa del datore di lavoro di ottenere il rimborso del contributo di ingresso alla indennitร di disoccupazione pari, in quel momento, a 1469 euro, somma correlata ad una anzianitร aziendale pari o superiore a 36 mesi.
Prima di analizzare, nel merito, la decisione del giudice di Udine, credo sia opportuno ricapitolare, sia pure brevemente, la normativa che si riferisce allโistituto delle dimissioni.
Giร nel 2012, con la legge n. 92, fu ipotizzato un sistema per sconfiggere il fenomeno delle c.d. โdimissioni in biancoโ, molto presente nel nostro Paese, pur se di difficile rilevazione: la norma originaria, tesa a favorire, nei limiti del possibile, la genuinitร delle stesse, senza alcun condizionamento, fu oggetto, negli anni successivi, di alcuni cambiamenti che eliminarono la possibilitร , concessa ai datori di lavoro, di considerare, come tacite ed avvenute โdi fattoโ, le dimissioni del dipendente che, a seguito di sollecitazioni โtracciabiliโ, non aveva provveduto a confermarle entro un certo periodo.
Ora, lโart. 26 del D.L.vo n. 151/2015, il DM del Ministro del Lavoro 15 dicembre 2015 e la circolare dello stesso Dicastero n. 12 del 4 marzo 2016 regolamentano, in via amministrativa la materia: le dimissioni debbono essere formalizzate (il Legislatore ripete, piรน volte, la parola โfatteโ), a pena di inefficacia, esclusivamente con modalitร telematica attraverso una procedura che garantisce, da un lato, il riconoscimento del lavoratore e, dallโaltro, la data certa di trasmissione. Questโultimo puรฒ procedere, direttamente, dopo la fine del Pin INPS, con lo SPID, o, attraverso intermediari abilitati alla trasmissione del modulo, identificato dal D.L.vo n. 185/2016:
- Ispettorati territoriali del Lavoro
- Patronati;
- Organizzazioni sindacali;
- Consulenti del Lavoro;
- Enti bilaterali;
- Commissioni di certificazione.
La procedura telematica si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato, fatta eccezione per le dimissioni rassegnate:
- Durante il periodo di prova;
- Nel rapporto di lavoro domestico;
- Dalla lavoratrice nel periodo protetto dal momento in cui resta in stato interessante fino ad un anno dalla nascita del bambino (tali dimissioni possono, ora, essere convalidati โda remotoโ per effetto dellโart. 12-bis della legge n. 120/2020 e del D.D. n.56/2020 del Direttore dellโIspettorato Nazionale del Lavoro)
- Da entrambi i genitori fino al compimento dei tre anni dalla nascita del bambino (anche queste convalidabili โda remotoโ);
- Nel rapporto di lavoro marittimo;
- Nelle sedi protette (art. 410 e 411 cpc), ivi comprese le commissioni d certificazione, a seguito di accordo.
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Il Lavoratore ha 7 giorni di tempo dalla data di trasmissione del modulo per revocare le proprie dimissioni, seguendo lo stesso iter telematico percorso in precedenza.
Dopo questa esposizione, sommaria, dellโistituto delle dimissioni telematiche, ricordo come lโINPS, giร dalla circolare n. 44/2013, abbia stabilito che, a prescindere dal fatto che il rapporto si sia svolto a tempo pieno o a tempo parziale, il datore di lavoro sia tenuto, in caso di licenziamento (a prescindere dalla motivazione), a versare il c.d. โcontributo di ingresso alla NASPIโ che per lโanno 2020 รจ, secondo la circolare n. 20 del 10 febbraio, pari a:
- 41,94 euro per ogni mese di anzianitร di servizio (il superamento della soglia dei 15 giorni fa scattare lโimporto;
- 503,30 euro per ogni dodici mesi di anzianitร di servizio;
- 509,87 euro per una anzianitร pari a trentasei mesi o superiore;
Di fronte ad un comportamento โinerteโ del lavoratore appare opportuno che questโultimo venga sollecitato a presentarle secondo la procedura telematica: se questo non succede la scelta di licenziare il dipendente comporta alcune conseguenze:
- Il protrarsi dellโassenza ingiustificata oltre il numero dei giorni previsti dal CCNL consente il licenziamento per giusta causa, cosa che comporta, lโattivazione della procedura disciplinare ex art. 7 della legge n. 300/1970, il pagamento del contributo di ingresso alla NASPI il cui valore รจ correlato alla anzianitร aziendale, il trattamento di NASPI in favore del lavoratore ma non lโindennitร sostitutiva del preavviso;
- Il protrarsi dellโassenza ingiustificata per un periodo non sufficiente ad integrare la giusta causa comporta un licenziamento per giustificato motivo soggettivo, cosa che lโattivazione della procedura prevista dallโart. 7 della legge n. 300/1970, il pagamento del ticket di ingresso alla NASPI, lโindennitร sostitutiva del preavviso ed il riconoscimento a favore del lavoratore dellโindennitร di disoccupazione.
Fatta questa breve premessa ritengo opportuno soffermarmi sui contenuti della sentenza del Tribunale di Udine il quale, dopo aver revocato un decreto ingiuntivo emesso in favore del dipendente, finalizzato al pagamento dellโultimo mese di retribuzione e del trattamento di fine rapporto, ha accertato lโesistenza di un credito a favore del datore pari allโammontare dellโimporto relativo al contributo di ingresso alla NASPI in quanto il recesso era da ritenersi conseguente ad un comportamento omissivo del dipendente che, dopo aver presentato, a voce, le proprie dimissioni, si era assentato dal lavoro. A seguito del dibattimento, il giudice si รจ fatto il convincimento che il licenziamento era la diretta conseguenza del fatto che il lavoratore aveva, piรน volte, chiesto di essere licenziato per poter fruire della indennitร di disoccupazione e che le assenze ingiustificate erano il mezzo per costringere il datore ad adottare un provvedimento di licenziamento per giusta causa.
Lโopposizione al decreto ingiuntivo presentata dallโimpresa nasceva dal fatto che questโultima si riteneva titolare di un credito pari a 1.469 euro che rappresentava il costo del c.d. โticket di ingresso alla NASPIโ determinato dal comportamento omissivo del lavoratore, cosa che aveva indotto lโazienda a licenziare. La โprovenienza della volontร risolutiva del rapporto di lavoroโ รจ stata, dal Tribunale di Udine, posta, interamente, a carico del lavoratore che, dopo il rifiuto del datore, si รจ deliberatamente, assentato, senza alcuna giustificazione, dal posto di lavoro.
La sentenza presenta una propria peculiaritร : รจ stato approfondita la questione concernente un comportamento non legittimo del lavatore che ha indotto il datore di lavoro a procedere ad un recesso per giusta causa al solo scopo di fruire del trattamento di NASPI.
Due parole, a commento, della decisione del giudice di Udine si rendono necessarie.
La prima riguarda la NASPI, la sua natura e gli effetti su istituti correlati: lโindennitร di disoccupazione ha lโobiettivo, in presenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal D.L. n. 22/2015, di ristorare il lavoratore a fronte di una perdita involontaria, per licenziamento, del posto di lavoro (le eccezioni sono rappresentate dalle dimissioni convalidate della donna nel periodo protetto,ย dalle dimissioni per giusta causa, dalle risoluzioni consensuali ex art. 7 della legge n. 604/1966 e dalla adesione dei singoli lavoratori ad accordi collettivi con dimissioni o risoluzioni consensuali ex art. 14, comma 3, del D.L. n. 104/2020). Di qui lโobbligo per il datore di pagare il contributo di ingresso a prescindere dalle motivazioni del recesso, secondo le modalitร che lโINPS ha dettato sin dal 2013 con la circolare n. 44. La fruizione della NASPI (e questo รจ un altro aspetto da considerare se si vuole alzare lo sguardo oltre la mera dazione della indennitร ) rende piรน appetibile il lavoratore sul mercato del lavoro (e la cosa, talora, potrebbe anche essere, tacitamente, concordata, con una possibile una nuova azienda interessata allโassunzione), in quanto, nel rispetto delle condizioni fissate dallโart. 2, comma 10-bis della legge n. 92/2012, viene riconosciuto al datore di lavoro che assume un beneficio pari al 20% dellโindennitร non ancora percepita ed inoltre, per effetto dellโart. 47, comma 4, del D.L.vo n. 81/2015, qualora il soggetto sia un โover 29โ, puรฒ essere assunto, purchรจ fruitore della indennitร di disoccupazione, con un contratto di apprendistato professionalizzante finalizzato d una qualificazione o riqualificazione professionale.
La seconda concerne il โche fare?โ: credo che il Legislatore, nonostante che, in questi anni sia stato sordo a qualsiasi richiesta in tal senso, debba riprendere in considerazione una maniera di risoluzione del rapporto di lavoro a fronte di dimissioni non effettuate secondo lโunico modalitร prevista dalla norma: รจ, ormai, un uso abbastanza consuetudinario, quello di non presentare le dimissioni telematiche, neanche sfruttando i โpossibili intermediariโ, giocando sul fatto che, prima o poi, il datore si deciderร ad emettere un provvedimento di licenziamento.
La soluzione migliore, nel rispetto di tutte le garanzie dovute allโinteressato, passerebbe per una modifica normativa, secondo la quale, in mancanza di dimissioni presentate nellโunico modo possibile (pena lโinefficacia delle stesse), il datore di lavoro possa invitare il dipendente a presentarle con modalitร telematica entro un tempo congruo (ad esempio, trenta giorni), inviando una comunicazione allโultimo indirizzo comunicatogli: in mancanza, si dovrebbe considerare risolto il rapporto, atteso che, secondo lโindirizzo propugnato, di recente, dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25583 del 10 ottobre 2019 (ma ci si riferiva ad un caso antecedente il marzo 2016, mese di entrata in vigore delle attuali modalitร ), il comportamento adottato sta a dimostrare la volontร esplicita di recedere dal rapporto, configurandosi, di conseguenza, come dimissioni di fatto.
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