Ticket di ingresso alla NASpI a carico del lavoratore [E.Massi]

Analisi approfondita della decisione n. 106 del Tribunale di Udine in cui si ritiene non legittimo il comportamento di un lavoratore che, dimessosi, a voce, non aveva provveduto a rassegnare le dimissioni telematiche ma aveva abbandonato il posto di lavoro

Ticket di ingresso alla NASpI a carico del lavoratore [E.Massi]

Con una sentenza destinata a far discutere (anche perchรฉ sembra la prima su tale argomento), il Tribunale di Udine, con la decisione n. 106 del 30 settembre 2020, ha ritenuto non legittimo il comportamento di un lavoratore che, dimessosi, a voce, non aveva provveduto a rassegnare le dimissioni telematiche ma aveva abbandonato il posto di lavoro, con una serie di assenze ingiustificate, tali da costringere il datore di lavoro a procedere al licenziamento a seguito di regolare procedura di contestazione ex art. 7 della legge n. 300/1970.

Il giudice, nel corso del dibattimento, ha raggiunto la convinzione che il comportamento del lavoratore fosse unicamente finalizzato allโ€™ottenimento della NASPI, cosa che puรฒ avvenire soltanto a fronte di un recesso datoriale e non attraverso un atto di dimissioni: di conseguenza, ha ritenuta giusta la pretesa del datore di lavoro di ottenere il rimborso del contributo di ingresso alla indennitร  di disoccupazione pari, in quel momento, a 1469 euro, somma correlata ad una anzianitร  aziendale pari o superiore a 36 mesi.

Prima di analizzare, nel merito, la decisione del giudice di Udine, credo sia opportuno ricapitolare, sia pure brevemente, la normativa che si riferisce allโ€™istituto delle dimissioni.

Giร  nel 2012, con la legge n. 92, fu ipotizzato un sistema per sconfiggere il fenomeno delle c.d. โ€œdimissioni in biancoโ€, molto presente nel nostro Paese, pur se di difficile rilevazione: la norma originaria, tesa a favorire, nei limiti del possibile, la genuinitร  delle stesse, senza alcun condizionamento, fu oggetto, negli anni successivi, di alcuni cambiamenti che eliminarono la possibilitร , concessa ai datori di lavoro, di considerare, come tacite ed avvenute โ€œdi fattoโ€, le dimissioni del dipendente che, a seguito di sollecitazioni โ€œtracciabiliโ€, non aveva provveduto a confermarle entro un certo periodo.

Ora, lโ€™art. 26 del D.L.vo n. 151/2015, il DM del Ministro del Lavoro 15 dicembre 2015 e la circolare dello stesso Dicastero n. 12 del 4 marzo 2016 regolamentano, in via amministrativa la materia: le dimissioni debbono essere formalizzate (il Legislatore ripete, piรน volte, la parola โ€œfatteโ€), a pena di inefficacia, esclusivamente con modalitร  telematica attraverso una procedura che garantisce, da un lato, il riconoscimento del lavoratore e, dallโ€™altro, la data certa di trasmissione. Questโ€™ultimo puรฒ procedere, direttamente, dopo la fine del Pin INPS, con lo SPID, o, attraverso intermediari abilitati alla trasmissione del modulo, identificato dal D.L.vo n. 185/2016:

  • Ispettorati territoriali del Lavoro
  • Patronati;
  • Organizzazioni sindacali;
  • Consulenti del Lavoro;
  • Enti bilaterali;
  • Commissioni di certificazione.

La procedura telematica si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato, fatta eccezione per le dimissioni rassegnate:

  • Durante il periodo di prova;
  • Nel rapporto di lavoro domestico;
  • Dalla lavoratrice nel periodo protetto dal momento in cui resta in stato interessante fino ad un anno dalla nascita del bambino (tali dimissioni possono, ora, essere convalidati โ€œda remotoโ€ per effetto dellโ€™art. 12-bis della legge n. 120/2020 e del D.D. n.56/2020 del Direttore dellโ€™Ispettorato Nazionale del Lavoro)
  • Da entrambi i genitori fino al compimento dei tre anni dalla nascita del bambino (anche queste convalidabili โ€œda remotoโ€);
  • Nel rapporto di lavoro marittimo;
  • Nelle sedi protette (art. 410 e 411 cpc), ivi comprese le commissioni d certificazione, a seguito di accordo.

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Il Lavoratore ha 7 giorni di tempo dalla data di trasmissione del modulo per revocare le proprie dimissioni, seguendo lo stesso iter telematico percorso in precedenza.

Dopo questa esposizione, sommaria, dellโ€™istituto delle dimissioni telematiche, ricordo come lโ€™INPS, giร  dalla circolare n. 44/2013, abbia stabilito che, a prescindere dal fatto che il rapporto si sia svolto a tempo pieno o a tempo parziale, il datore di lavoro sia tenuto, in caso di licenziamento (a prescindere dalla motivazione), a versare il c.d. โ€œcontributo di ingresso alla NASPIโ€ che per lโ€™anno 2020 รจ, secondo la circolare n. 20 del 10 febbraio, pari a:

  • 41,94 euro per ogni mese di anzianitร  di servizio (il superamento della soglia dei 15 giorni fa scattare lโ€™importo;
  • 503,30 euro per ogni dodici mesi di anzianitร  di servizio;
  • 509,87 euro per una anzianitร  pari a trentasei mesi o superiore;

Di fronte ad un comportamento โ€œinerteโ€ del lavoratore appare opportuno che questโ€™ultimo venga sollecitato a presentarle secondo la procedura telematica: se questo non succede la scelta di licenziare il dipendente comporta alcune conseguenze:

  • Il protrarsi dellโ€™assenza ingiustificata oltre il numero dei giorni previsti dal CCNL consente il licenziamento per giusta causa, cosa che comporta, lโ€™attivazione della procedura disciplinare ex art. 7 della legge n. 300/1970, il pagamento del contributo di ingresso alla NASPI il cui valore รจ correlato alla anzianitร  aziendale, il trattamento di NASPI in favore del lavoratore ma non lโ€™indennitร  sostitutiva del preavviso;
  • Il protrarsi dellโ€™assenza ingiustificata per un periodo non sufficiente ad integrare la giusta causa comporta un licenziamento per giustificato motivo soggettivo, cosa che lโ€™attivazione della procedura prevista dallโ€™art. 7 della legge n. 300/1970, il pagamento del ticket di ingresso alla NASPI, lโ€™indennitร  sostitutiva del preavviso ed il riconoscimento a favore del lavoratore dellโ€™indennitร  di disoccupazione.

Fatta questa breve premessa ritengo opportuno soffermarmi sui contenuti della sentenza del Tribunale di Udine il quale, dopo aver revocato un decreto ingiuntivo emesso in favore del dipendente, finalizzato al pagamento dellโ€™ultimo mese di retribuzione e del trattamento di fine rapporto, ha accertato lโ€™esistenza di un credito a favore del datore pari allโ€™ammontare dellโ€™importo relativo al contributo di ingresso alla NASPI in quanto il recesso era da ritenersi conseguente ad un comportamento omissivo del dipendente che, dopo aver presentato, a voce, le proprie dimissioni, si era assentato dal lavoro. A seguito del dibattimento, il giudice si รจ fatto il convincimento che il licenziamento era la diretta conseguenza del fatto che il lavoratore aveva, piรน volte, chiesto di essere licenziato per poter fruire della indennitร  di disoccupazione e che le assenze ingiustificate erano il mezzo per costringere il datore ad adottare un provvedimento di licenziamento per giusta causa.

Lโ€™opposizione al decreto ingiuntivo presentata dallโ€™impresa nasceva dal fatto che questโ€™ultima si riteneva titolare di un credito pari a 1.469 euro che rappresentava il costo del c.d. โ€œticket di ingresso alla NASPIโ€ determinato dal comportamento omissivo del lavoratore, cosa che aveva indotto lโ€™azienda a licenziare. La โ€œprovenienza della volontร  risolutiva del rapporto di lavoroโ€ รจ stata, dal Tribunale di Udine, posta, interamente, a carico del lavoratore che, dopo il rifiuto del datore, si รจ deliberatamente, assentato, senza alcuna giustificazione, dal posto di lavoro.

La sentenza presenta una propria peculiaritร : รจ stato approfondita la questione concernente un comportamento non legittimo del lavatore che ha indotto il datore di lavoro a procedere ad un recesso per giusta causa al solo scopo di fruire del trattamento di NASPI.

Due parole, a commento, della decisione del giudice di Udine si rendono necessarie.

La prima riguarda la NASPI, la sua natura e gli effetti su istituti correlati: lโ€™indennitร  di disoccupazione ha lโ€™obiettivo, in presenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal D.L. n. 22/2015, di ristorare il lavoratore a fronte di una perdita involontaria, per licenziamento, del posto di lavoro (le eccezioni sono rappresentate dalle dimissioni convalidate della donna nel periodo protetto,ย  dalle dimissioni per giusta causa, dalle risoluzioni consensuali ex art. 7 della legge n. 604/1966 e dalla adesione dei singoli lavoratori ad accordi collettivi con dimissioni o risoluzioni consensuali ex art. 14, comma 3, del D.L. n. 104/2020). Di qui lโ€™obbligo per il datore di pagare il contributo di ingresso a prescindere dalle motivazioni del recesso, secondo le modalitร  che lโ€™INPS ha dettato sin dal 2013 con la circolare n. 44. La fruizione della NASPI (e questo รจ un altro aspetto da considerare se si vuole alzare lo sguardo oltre la mera dazione della indennitร ) rende piรน appetibile il lavoratore sul mercato del lavoro (e la cosa, talora, potrebbe anche essere, tacitamente, concordata, con una possibile una nuova azienda interessata allโ€™assunzione), in quanto, nel rispetto delle condizioni fissate dallโ€™art. 2, comma 10-bis della legge n. 92/2012, viene riconosciuto al datore di lavoro che assume un beneficio pari al 20% dellโ€™indennitร  non ancora percepita ed inoltre, per effetto dellโ€™art. 47, comma 4, del D.L.vo n. 81/2015, qualora il soggetto sia un โ€œover 29โ€, puรฒ essere assunto, purchรจ fruitore della indennitร  di disoccupazione, con un contratto di apprendistato professionalizzante finalizzato d una qualificazione o riqualificazione professionale.

La seconda concerne il โ€œche fare?โ€: credo che il Legislatore, nonostante che, in questi anni sia stato sordo a qualsiasi richiesta in tal senso, debba riprendere in considerazione una maniera di risoluzione del rapporto di lavoro a fronte di dimissioni non effettuate secondo lโ€™unico modalitร  prevista dalla norma: รจ, ormai, un uso abbastanza consuetudinario, quello di non presentare le dimissioni telematiche, neanche sfruttando i โ€œpossibili intermediariโ€, giocando sul fatto che, prima o poi, il datore si deciderร  ad emettere un provvedimento di licenziamento.

La soluzione migliore, nel rispetto di tutte le garanzie dovute allโ€™interessato, passerebbe per una modifica normativa, secondo la quale, in mancanza di dimissioni presentate nellโ€™unico modo possibile (pena lโ€™inefficacia delle stesse), il datore di lavoro possa invitare il dipendente a presentarle con modalitร  telematica entro un tempo congruo (ad esempio, trenta giorni), inviando una comunicazione allโ€™ultimo indirizzo comunicatogli: in mancanza, si dovrebbe considerare risolto il rapporto, atteso che, secondo lโ€™indirizzo propugnato, di recente, dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25583 del 10 ottobre 2019 (ma ci si riferiva ad un caso antecedente il marzo 2016, mese di entrata in vigore delle attuali modalitร ), il comportamento adottato sta a dimostrare la volontร  esplicita di recedere dal rapporto, configurandosi, di conseguenza, come dimissioni di fatto.

Autore

Eufranio Massi
Eufranio Massi 429 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualitร  di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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