Mi può spiegare per quale motivo la mia azienda mi chiede di comunicare la prima data di iscrizione AGO?

Mi può spiegare per quale motivo la mia azienda mi chiede di comunicare la prima data di iscrizione AGO?

L’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995 dispone che per i lavoratori, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che si iscrivono per la prima volta a forme pensionistiche obbligatorie, come l’AGO, a far data dal 1° gennaio 1996 e per coloro che esercitano l’opzione per il sistema contributivo, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile che, per l’anno 2020, è pari a 103.055,00 euro (circolare INPS n. 9/2020).

In pratica, la norma prevede un doppio binario:

  • per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del 1996 (data di prima iscrizione AGO ante 1996), tutta la retribuzione percepita nell’anno dovrà essere oggetto di contribuzione;
  • per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 1995 (data di prima iscrizione dal 1996), la retribuzione percepita nell’anno dovrà essere oggetto di contribuzione sino all’importo di 103.055,00 euro (massimale 2020).

Proprio per inquadrare l’applicazione o meno del massimale, oltre il quale non va versata la contribuzione, l’azienda ha la necessità di conoscere la data di prima iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria (cd. “data AGO”). Informazione a conoscenza del solo lavoratore.

 

Per maggiori informazioni di seguito è riportato l’art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995

Art. 2
Armonizzazione
18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l’opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell’articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell’opzione. Detta misura è annualmente 32 Aggiunge un comma all’art. 12, L. 30 aprile 1969, n. 153 rivalutata sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall’ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l’importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai princìpi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 495 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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