La Consulta interviene sulle Tutele Crescenti: l’incostituzionalità dell’art. 4 del D.L.vo n. 23/2015 [E.Massi]

La Corte Costituzionale con un comunicato stampa sottolinea l’incostituzionalità dell’art. 4 del D.L.vo n. 23/2015 che disciplina l’indennità risarcitoria per le “Tutele Crescenti”

La Consulta interviene sulle Tutele Crescenti: l’incostituzionalità dell’art. 4 del D.L.vo n. 23/2015 [E.Massi]

L’attenzione della Corte Costituzionale sulle c.d. “tutele crescenti” si materializza nuovamente dopo a sentenza n. 194/2018 con la quale intervenne sulla indennità risarcitoria individuata dall’art. 3 del D.L.vo n. 23/2015 allorquando ne stabilì la incostituzionalità nella parte in cui era individuato come unico criterio per la quantificazione quello, seppur importante, riferito all’anzianità aziendale.

La Consulta ritenne inaccettabile il criterio matematico che fissava il costo dell’operazione sulla base di un mero calcolo relativo a tale criterio e decise che, con motivazione, il giudice poteva integrarlo con gli altri criteri individuati dall’art. 8 della legge n. 604/1966 che fanno riferimento, a contesto economico, all’ampiezza dell’azienda, al comportamento tenuto dalle parti, ecc.).

La Corte Costituzionale torna sulle tutele crescenti

Con un comunicato stampa reso noto il 25 giugno, la Corte ha dichiarato di essere intervenuta sull’art. 4 del D.L.vo n. 23/2015 che disciplina l’indennità risarcitoria per i licenziamenti affetti da vizi formali e procedurali, dichiarandone la incostituzionalità in quanto in tali recessi, seppur di fattispecie minori, non ci può essere “un unico criterio rigido ed automatico”. La sentenza, con le motivazioni, sarà depositata nelle prossime settimane e, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la norma, introdotta con le c.d. “tutele crescenti” per i lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015, perderà efficacia. Nel comunicato si legge che ad essere colpito è l’inciso “di importo pari ad una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”. Le questioni di costituzionalità erano state sollevate dai Tribunali di Bari e di Roma.

Prima di giungere ad alcune considerazioni finali, credo che sia opportuno fare “mente locale” sulle modalità con le quali si intervenne nel 2015.

Il Legislatore delegato con questa disposizione modificò quanto stabilito dalla legge n. 92/2012 con la riscrittura dell’art. 18 ed, in particolare, con il dettato del comma 6.

Gli interventi del 2015 sulle c.d. Tutele Crescenti

L’art. 4 del D.L.vo n. 23/2015 afferma, per gli assunti dal 7 maro 2015, che nel caso in cui il licenziamento sia stato intimato in violazione del requisito della motivazione (se non scritto nella lettera il lavoratore può richiederlo ed il datore ha l’obbligo di esternarlo entro i successivi sette giorni) o della procedura prevista per i licenziamenti disciplinari dall’art. 7 della legge n. 300/1970 (ad esempio, rispetto dei termini per l’esercizio del diritto di difesa), il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata ad alcun versamento previdenziale di importo pari all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura, comunque, non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità. Tutto questo resta condizionato alla possibilità che in sede di giudizio, vista anche la domanda presentata dal ricorrente, non venga accertata la natura discriminatoria o nulla del recesso (con applicazione della tutela prevista dall’art. 2) o si rilevi che il licenziamento è avvenuto per giustificato motivo o per giusta causa (con conseguente applicazione dell’art. 3).

Tale tutela risarcitoria è del tutto diversa da quella che riguarda i lavoratori assunti “ante D.L. vo n. 23/2015”.

Qui, continua ad operare l’art. 18, comma 6, il quale prevede una indennità risarcitoria onnicomprensiva che viene stabilita dal giudice, con obbligo di motivazione, in una quantificazione che va dalle sei alle dodici mensilità, tenendo conto non soltanto dei criteri individuati al comma 5 (anzianità del lavoratore, numero dei dipendenti occupati, dimensione dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti) ma anche della gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro. Ciò avviene per:

  • carenza della motivazione: il recesso viene intimato per iscritto ma senza la specifica indicazione delle motivazioni;
  • violazione della procedura individuata per i provvedimenti disciplinari dall’art. 7 della legge n. 300/1970;
  • violazione della procedura riguardante il tentativo obbligatorio di conciliazione prevista per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dall’art. 7 della legge n. 604/1966.

Ci sarà modo e maniera per entrare nel merito della sentenza allorquando sarà depositata ma dalle parole del comunicato traspare una conferma della impostazione seguita con la sentenza n. 194/2018: il solo criterio dell’anzianità di servizio non è sufficiente a determinare un importo equo. Nella sostanza, come già avvenuto con la decisione del 2018, il giudice viene rimesso al centro del giudizio, non limitandosi più a fare un calcolo matematico, potendo ben integrare quel criterio con quelli individuati dall’art. 8 della legge n. 604/1966 richiamati pocanzi. Ciò potrebbe introdurre elementi di incertezza nella decisione della causa in quanto, pur in presenza di un errore su un termine, il datore corre il rischio di vedersi condannato al pagamento di una somma vicina al massimo della indennità (12 mensilità).

C’è da ricordare, tuttavia, che in questi quasi tre anni dalla modifica intervenuta sulla quantificazione della indennità risarcitoria prevista dall’art. 3, non si è verificato, come paventato, all’inizio, da taluni, un uso “smodato” dell’elemento discrezionale a disposizione dei giudici e, quindi, al di là di possibili polemiche sempre presenti, ritengo che anche stavolta la norma “rinnovata” dall’intervento della Consulta non avrà gli effetti paventati.

In tale quadro “brilla” l’assenza del Legislatore che, dopo la decisione dei giudici costituzionali del 2018, non è intervenuto ad armonizzare la materia, alla luce dei chiarimenti dagli stessi forniti.

Autore

Eufranio Massi
Eufranio Massi 321 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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