Lavoratori in somministrazione – Comunicazione obbligatoria entro il 31 gennaio

Le aziende utilizzatrici devono inviare la comunicazione obbligatoria relativa ai lavoratori somministrati nel 2019

Lavoratori in somministrazione – Comunicazione obbligatoria entro il 31 gennaio

Lavoratori in somministrazione – Comunicazione annuale relativa al 2019

Lavoratori in somministrazione. Le aziende che hanno utilizzato lavoratori in somministrazione nel corso del 2019, devono inviare la comunicazione annuale obbligatoria entro il 31 gennaio. Tale comunicazione deve essere inviata alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o in alternativa alle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. L’obbligo comunicativo, contenuto nell’articolo 36, comma 3, del d. Lgs n. 81/2015, è presente in capo all’azienda utilizzatrice dei lavoratori somministrati.

I dati da comunicare

I dati obbligatoriamente richiesti dalle aziende utilizzatrici sono:
  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • la durata dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati.
Il periodo di riferimento è l’anno 2019 e la comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico.

Modalità di invio

L’invio potrà avvenire tramite:
  • consegna a mano;
  • raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • posta elettronica certificata (PEC).

Sanzione

L’inadempimento dell’obbligo comunicativo dell’azienda utilizzatrice ed eventuali errori di comunicazioni rispetto all’effettivo utilizzo dei lavoratori somministrati, è punito con una sanzione amministrativa da 250,00 a 1,250 euro.

Altre comunicazioni

Di seguito riportiamo gli altri obblighi di comunicazione in capo all’agenzia di somministrazione e all’azienda utilizzatrice.
Obblighi di comunicazione in capo all’agenzia di somministrazione:
  • Riportare le informazioni relative ai rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi alle attività produttive in generale.
  • Riportare l’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore.
  • Comunicare per iscritto al lavoratore la data di inizio e la durata prevedibile della missione, all’atto della stipulazione del contratto di lavoro presso l’utilizzatore.
Obblighi di comunicazione in capo all’azienda utilizzatrice:
  • Comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare.
  • Comunicare ai lavoratori somministrati le posizioni disponibili presso l’utilizzatore.
  • Riportare per iscritto al somministratore ed al lavoratore nel caso in cui il lavoratore svolga mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte nel contratto. In caso di inadempimento, l’utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore che svolge mansioni superiori. L’utilizzatore risponde anche per l’eventuale risarcimento del danno derivante dall’assegnazione al lavoratore di mansioni inferiori.

Utilizzo di lavoratori somministrati

Ai sensi del d. lgs n. 273 del 2003, le agenzie per il lavoro devono essere autorizzate dal Ministero del lavoro per somministrare personale alle imprese. In più le APL devono essere iscritte ad un albo informatico presente presso il Ministero del lavoro. Tutti i soggetti, lavoratori compresi, possono verificare l’iscrizione sul sito di cliclavoro.gov.it.
L’utilizzo di lavoratori somministrati, ai sensi del d.lgs 81/2015, è espressamente vietato in alcune situazioni particolari dell’azienda utilizzatrice:
  • sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • licenziamenti collettivi avvenuti entro i 6 mesi precedenti all’assunzione di lavoratori somministrati. È il caso in cui i lavoratori licenziati svolgevano le medesimi mansioni a cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro. Fa eccezione il caso in cui il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi. (articoli 4 e 24 legge n. 223/1991);
  • sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario di lavoratori che svolgono le medesime mansioni a cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
  • mancata valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro.

Per maggiori informazioni sulla somministrazione come strumento flessibile e alternativo per aziende e lavoratori, consigliamo di ascoltare l’intervento dell’avvocato Luca Peluso alla scorsa edizione del Forum Tutto lavoro 2019.

  Guarda l’intervento di Luca Peluso

 

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