Lavoratore a chiamata in distacco tra aziende dello stesso gruppo

Lavoratore a chiamata in distacco tra aziende dello stesso gruppo

È possibile assumere un lavoratore a chiamata da una delle società del gruppo e inviarlo in distacco alla nostra azienda? In questo modo il limite delle 400 giornate ricadrebbe sull’altra società, corretto? Il contratto a chiamata esula dal decreto dignità per cui dovrebbe essere fattibile la cosa. Inoltre, è possibile che il lavoratore abbia contemporaneamente due contratti a chiamata?

La cosa è fattibile esclusivamente laddove il distacco del lavoratore a chiamata avvenga per comprovate esigenze del datore di lavoro (cd. Distaccante). Esigenze che non devono essere di natura economica, altrimenti ricadiamo nella somministrazione illecita di manodopera.

Per quanto l’interesse del distaccante sono di riflesso anche le vostre, essendo aziende del medesimo gruppo, è il caso di non approfittare troppo di questa eventualità, soprattutto se viene evidenziato che tutte le chiamate vengono utilizzate per sopperire ad esigenze della vostra azienda.

Ricordo che il legislatore ha reintrodotto la somministrazione fraudolenta che si applica allorquando viene posta in essere una somministrazione, un appalto o un distacco con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge applicate al lavoratore.

Per quanto riguarda l’ulteriore dubbio, è possibile che il lavoratore abbia attivo, contemporaneamente, più contratti intermittenti.

Per maggiori informazioni si riporta l’articolo 13 del D.Lgs. n. 81\2015

Lavoro intermittente

Art. 13

Definizione e casi di ricorso al lavoro intermittente

  1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.
  3. In ogni caso, con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
  4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16.
  5. Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 495 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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