È obbligatorio un periodo di preavviso di uno sciopero?

È obbligatorio un periodo di preavviso di uno sciopero?

Un sindacato ha dichiarato sciopero appena all’inizio del turno di lavoro. Non è obbligatorio un periodo di preavviso dello sciopero, in modo che l’azienda possa organizzare l’attività lavorativa?

Fuori dall’area regolamentata dalla Legge n. 146/1990 (sciopero nei soli servizi pubblici essenziali), non sussiste alcun obbligo legale, in capo ai sindacati, di comunicare l’avvio di una giornata di sciopero prima dell’avvio del turno.

Per maggiori informazioni di seguito l’art. 2, comma 1 e 5 della Legge n. 146/1990 

Legge n. 146/1990
Art. 2

  • 1) Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell’articolo 1 il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo. I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l’obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, dell’astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di cui all’articolo 8, che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all’articolo 12.
  • 5) Al fine di consentire all’amministrazione o all’impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo, altresì, di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e di consentire all’utenza di usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non può essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all’articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di autoregolamentazione di cui all’articolo 2-bis della presente legge possono essere determinati termini superiori.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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