Vorrei distribuire le 40 ore settimanali su 6 giorni e non su 5. Con il CCNL Alimentari industria posso farlo senza chiederlo ai sindacati?

Vorrei distribuire le 40 ore settimanali su 6 giorni e non su 5. Con il CCNL Alimentari industria posso farlo senza chiederlo ai sindacati?

La prescrizione del CCNL Alimentari Industria (articolo 30) prevede che “l’orario settimanale di lavoro sarà concentrato su 5 giorni: eventuali eccezioni per una distribuzione su 6 giorni saranno contrattate in sede aziendale per comprovate esigenze tecniche, organizzative, produttive, distributive.”
Per cui ritengo che la modifica di orario dovrà essere concordata con i sindacati, attraverso un accordo di secondo livello che vada a ridefinire quanto prescritto dal CCNL.

Per maggiori informazioni un estratto dal Capitolo VII Art. 30 – Orario di lavoro del CCNL Alimentari industria:

Capitolo VII Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 30 – Orario di lavoro

La durata settimanale dell’orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore.
Ai soli fini contrattuali, la prestazione normale dei lavoratori giornalieri non inseriti in turni e non discontinui è fissata, con decorrenza 1° gennaio 1993, in 39 ore settimanali, a tal fine utilizzando i riposi individuali di cui al comma 14 del presente articolo, con conseguente esclusione dei periodi di stagionalità.
Eventuali modifiche del regime di orario settimanale aziendalmente in atto (realizzazione delle 39 ore settimanali come media plurisettimanale e passaggio dalle 40 ore alle 39 e viceversa), in relazione a ragioni tecnico-organizzative e di mercato, saranno oggetto di confronto, nel rispetto dei criteri e delle indicazioni previste dal successivo comma 21, in un apposito incontro con la RSU che l’azienda dovrà attivare in ordine a tali programmazioni ed al godimento delle ore di riposi individuali – di cui al comma 14 del presente articolo, secondo i criteri stabiliti dai commi 15, 21, 22 e 23 – non utilizzati.
La determinazione dell’orario normale dei lavoratori farà salve le soluzioni organizzative riferite ai servizi ed agli impianti finalizzate alla migliore utilizzazione degli stessi.
In relazione alla esigenza di una rigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali tenendo conto altresì dell’assenteismo medio per mobilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
L’orario settimanale di lavoro sarà concentrato su 5 giorni: eventuali eccezioni per una distribuzione su 6 giorni saranno contrattate in sede aziendale per comprovate esigenze tecniche, organizzative, produttive, distributive.
Le ore non lavorate per ferie e le festività nazionali ed infrasettimanali di cui all’art. 34 saranno computate ai fini del raggiungimento dell’orario di lavoro settimanale.
Il lavoratore presterà la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti od uffici.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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