Secondo il Regio Decreto, è possibile attivare un rapporto di lavoro intermittente solo nelle città con meno di centomila abitanti?

Secondo il Regio Decreto, è possibile attivare un rapporto di lavoro intermittente solo nelle città con meno di centomila abitanti?

Vorrei attivare un rapporto di lavoro intermittente con una parrucchiera. Ho visto che al punto 22 del Regio Decreto ciò è possibile solo nelle città con meno di centomila abitanti. È così oppure l’attivazione è comunque possibile?

Il Ministero del Lavoro, con la circolare 4/2005, ha evidenziato come le «tipologie di attività» di cui alla tabella allegata al Regio Decreto n. 2657 del 1923, devono essere considerate come parametro di riferimento oggettivo per sopperire alla mancata individuazione da parte della contrattazione collettiva alla quale il decreto ha rinviato per l’individuazione delle esigenze a carattere discontinuo ed intermittente specifiche per ogni settore. Pertanto, i requisiti dimensionali e le altre limitazioni alle quali il regio decreto fa riferimento non operano ai fini della individuazione della tipologia di attività lavorativa oggetto del contratto di lavoro intermittente.

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Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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