Come avviene il calcolo delle 400 giornate nel Contratto intermittente?
La circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2013 evidenzia che “il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un massimo di 400 giornate di effettivo lavoro “nell’arco di tre anni solari. Ne consegue che il conteggio delle prestazioni dovrà essere effettuato, a partire dal giorno in cui si chiede la prestazione, a ritroso di 3 anni…”
In definitiva, si tratta di periodo mobile, che includerà tutte le giornate di lavoro (a prescindere dall’orario osservato) a partire dal giorno in cui si chiede la prestazione, a ritroso di 3 anni.
Detto limite non si applica ai settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.
Ricordo, infine, che l’eventuale superamento delle 400 giornate produrrà la trasformazione del rapporto a tempo pieno ed indeterminato.
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