Ho una domestica che mi ha presentato le dimissioni. Devo aspettare che mi presenti le dimissioni telematiche per ritenerle valide?
No, le dimissioni presentate da lavoratori domestici (es. baby sitter, colf e badanti) non prevedono l’obbligatorietà delle c.d. dimissioni online (articolo 26, comma 7, decreto legislativo 151/2015).
In generale, la procedura NON è obbligatoria nei seguenti casi:
- rapporti di lavoro domestico (es. baby sitter, colf e badanti);
- durante il periodo di prova;
- dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- lavoratrice nel periodo di gravidanza (prevista convalida presso la Direzione del Lavoro);
- lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino (prevista convalida presso la Direzione del Lavoro);
- dimissioni e risoluzione consensuale effettuate nelle sedi c.d. “protette” (Direzione del Lavoro, Sindacato e Commissione di Certificazione);
- lavoratori del settore marittimo (rapporti regolati da legge speciale del Codice della Navigazione);
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;
- rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro;
- rapporti di collaborazione con partita IVA.
Di seguito un estratto dell’articolo 26, comma 7, decreto legislativo 151/2015
“I commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavoro domestico e nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003”.
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