Se pago un patto di non concorrenza durante il rapporto di lavoro, devo pagare anche i contributi?

Se pago un patto di non concorrenza durante il rapporto di lavoro, devo pagare anche i contributi?

Se eroga una somma mensile quale “ patto di non concorrenza ”, la somma viene considerata retribuzione e quindi rientra nella base imponibile contributiva, previdenziale e assicurativa. Viceversa, qualora l’erogazione venga effettuata in un’unica soluzione, a rapporto cessato, l’ammontare percepito non è più soggetto a contribuzione obbligatoria. In questo caso, le consiglio un accordo conciliativo in sede protetta (dinanzi alla Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato del lavoro o in sede sindacale).

Di seguito estratti inerenti dal Codice Civile: 

Codice Civile – Articolo 2125

Testo in vigore dal 19/04/1942

Art. 2125. (Patto di non concorrenza).

Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura indicata dal comma precedente.

Codice Civile – Articolo 2596

Testo in vigore dal 19/04/1942

Art. 2596. (Limiti contrattuali della concorrenza).

Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni. Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio.

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 507 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

Vedi tutti gli articoli di questo autore →