È possibile utilizzare un contratto intermittente dopo un contratto a termine?

È  possibile utilizzare un contratto intermittente dopo un contratto a termine?

La fattibilità (o meno) del successivo contratto intermittente dopo un ordinario contratto a termine dipende dalla risposta alla seguente domanda: il motivo di stipulare un contratto a chiamata è dovuto esclusivamente al fatto che il lavoratore ha raggiunto i limiti massimi di utilizzo del contratto a termine ordinario? Se la risposta è positiva, il contratto a chiamata può essere considerato illegittimo e impugnabile in quanto stipulato al solo fine di eludere una norma di legge. Se, viceversa, la risposta è negativa e l’utilizzo della prestazione lavorativa è realmente discontinua (al bisogno), con periodi di lavoro intervallati da periodi di non lavoro (che non sono esclusivamente i riposi settimanali), nulla vieta che l’azienda utilizzi il contratto intermittente.

Per maggiori informazioni di seguito gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 81/2015

Lavoro intermittente

Art. 13. Definizione e casi di ricorso al lavoro intermittente

1.) Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2.) Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.

3.) In ogni caso, con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

4.) Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16.

5.) Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Art. 14. Divieti

1.) È vietato il ricorso al lavoro intermittente:

  • per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
  • ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 495 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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10 Commenti

  1. Tonjo82
    Aprile 22, 16:27

    Salve, dopo 2 anni di contratto a chiamata con rinnovo annuale, “finalmente” mi e’ stato presentato un contratto di lavoro a tempo determinato di 3 mesi con la stessa azienda. Peccato pero’ che dopo il 3° mese di contratto ,l’azienda ha deciso all’ultimo giorno, tramite risposta ad un mio messagio, di avere intenzione di rinnovare, ma solamente tornando ad un contratto a chiamata, quindi ritornando alle stesse condizioni contrattuali e soprattutto economiche del precedente contratto intermittente. nonostatnte mi era state riconosciuto un livello superiore del precedente e ovviamente anche economico.
    Purtroppo non sono stato piu’ chiamato dopo che il titolare mi aveva scritto che potevo mettermi d’accordo con la segretaria per il proseguio del rapporto lavorativo.
    Mi chiedo se potevano agire in questo modo visto che non erano mie intenzioni di lasciare ma cercare la soluzione migliore per entrambe.
    Premetto che ho dovuto subito cercare altro lavoro, in quanto non ho ricevuto neanche una telefonata per dire che le condizioni da me richieste non erano state accetatte e quindi non erano piu’ interessati al mio profilo.
    rRingrazio anticipatamete per un vostro parere sull’accaduto.

    • Roberto
      Aprile 27, 08:27

      Purtroppo la proroga del contratto a tempo determinato deve avvenire con il consenso di entrambe le parti. Nel suo caso, le parti hanno deciso di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro “a chiamata”, con le prerogative che questo contratto comporta. Da quello che leggo, non vedo alcuna violazione da parte del suo datore di lavoro a quelle che sono le norme in materia di lavoro. Provi ad andare presso l’ispettorato del lavoro della sua provincia a far analizzare la sequenza dei rapporti di lavoro.

  2. Ioana
    Dicembre 21, 08:27

    Buongiorno io ho un contratto apprendistato che scade il 4 febbraio ancora non sono stata avvisata se sarà confermato o no, ma la mia domanda è con quando tempo prima il datore di lavoro bisogna avvisare il lavoratore se è confermato o no?dopo finita la formazione lui può proporre anche un contratto a chiamata?grazie

    • Roberto
      Gennaio 11, 21:49

      Mi scusi il ritardo nella risposta. Il preavviso parte dal 4 febbraio. E’ strano che proponga un contratto a chiamata dopo aver deciso di non voler confermare il rapporto in essere. Provi a contattare un sindacato.

  3. Fra PERN
    Settembre 29, 08:10

    Buongiorno,
    Mio marito ha ricevuto lettera di licenziamento dalla sua dipendente, 40 enne, nel settore commercio1 mese fa.
    Ora lei sarebbe disposta a lavorare x lui con un contratto a chiamata.
    Lui la può assumere con questa modalità?

    • Roberto
      Ottobre 15, 12:53

      Ritengo che se le dimissioni non sono state precostituite per l’assunzione con contratto a chiamata, la cosa è fattibile.

  4. Gigi
    Settembre 09, 20:37

    Buonasera.
    Dopo un contratto a chiamata a termine è possibile stipulare un contratto a termine senza causale? In caso positivo è consigliabile non superare i 24 mesi in totale tra i due contratti o non dovendo applicare la disciplina del contratto a termine al lavoro a chiamata non si devono osservare tutti i relativi limiti? Grazie mille

    • Roberto
      Settembre 10, 16:56

      Al contratto intermittente, per quanto a termine, non si applicano le regole previste dall’art. 19 e ss. per i rapporti a tempo determinato ordinario. Questo sia per quanto riguarda la causale che la durata massima. In tal senso ci sono alcuni chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro negli scorsi anni.

  5. Roberto
    Febbraio 28, 12:56

    Sì, il c.d. “stop & go” si applica esclusivamente qualora vi siano due rapporti a tempo determinato ordinari.

  6. fabio
    Febbraio 28, 12:33

    Buongiorno, ho letto attentante l’articolo,ma vorrei chiederle: secondo lei al termine di un contratto intermittente a tempo determinato è possibile avviare un contratto ordinario a tempo determinato senza il rispetto dello stop and go, nel moneto in cui si ritenga continuativa la prestazione lavorativa del lavoratore nella ditta?

    La ringrazio

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