Vorremmo nominare quale preposto per la sicurezza un collaboratore coordinato e continuativo, è possibile?

Vorremmo nominare quale preposto per la sicurezza un collaboratore coordinato e continuativo, è possibile?

Il TU sulla Sicurezza (d.l.vo n. 81/2008) attribuisce al preposto un ruolo fondamentale di vigilanza e controllo “operativo” sui lavoratori; per cui ritengo che, per quanto non vietato, sia inopportuno che un co.co.co. venga formalmente investito di tale funzione. Si tratterebbe, infatti, di una scelta che – in caso di infortunio – esporrebbe l’azienda a un rischio elevato di soccombenza penale, qualora l’infortunio (come spessissimo accade) sia legato a condotte imprudenti dei lavoratori, non “vigilate” dall’azienda.

In estrema sintesi: la contrattualizzazione in parola è formalmente possibile ma sostanzialmente da evitare.

Estratto dal d.l.vo n. 81/2008:

Articolo 19 – Obblighi del preposto

 In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

  • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
  • verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  • astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  • frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 495 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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