Un lavoratore deve rientrare in azienda dopo una assenza per malattia di 3 mesi, ho saputo che l’azienda non può farlo rientrare senza una visita medica di idoneità. È così?
Il D.L.vo n. 106/09 ha incrementato l’elenco delle visite mediche ricomprese nella disciplina della sorveglianza sanitaria, introducendo la lettera e-ter), al comma 2, dell’art. 41, del D.lgs. n. 81/08, stabilendo che a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi, è obbligatorio verificare l’idoneità alla mansione (qualsiasi essa sia) attraverso una visita medica. Quindi il lavoratore, scaduto il periodo di malattia, non potrà rientrare al lavoro se non previa effettuazione della relativa visita medica che accerti la sua idoneità alla mansione.
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