Ministero del lavoro: modulistica per l'utenza tra immagine e contenuti [E.Massi]

Ministero del lavoro: modulistica per l'utenza tra immagine e contenuti [E.Massi]

Personalmente credo che “l’impatto con l’utenza” che si rivolge ad un sito della Pubblica Amministrazione debba essere il più semplice e chiaro possibile: in questa logica, l’utilizzazione di una modulistica uniforme in tutte le articolazioni nella quale la stessa si compone, appare, senz’altro, un fatto positivo e bene ha fatto il Ministero del Lavoro ad operare in tal senso, superando una disarticolazione evidente tra le varie strutture centrali e periferiche. Ci  è avvenuto dopo la nuova configurazione del sito istituzionale che, nella sezione dedicata alla modulistica, ha raggruppato tutte le possibili richieste che i cittadini possono avanzare all’Amministrazione in ragione delle materie trattate.

Da un punto di vista grafico è stato “stilizzato” il logo attraverso un ML (che sta per Ministero del Lavoro) con i colori della nostra bandiera ed è stato inserito, su ogni modello, il richiamo che “il modulo deve essere obbligatoriamente compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente inviato all’indirizzo di posta elettronica o PEC dell’ufficio competente”.

Tutto bello e chiaro ma, detto questo, ritengo opportuno verificare, limitando l’esame ai moduli che hanno un maggior impatto per l’utenza che si rivolge alle Direzioni territoriali del Lavoro, se si è trattato soltanto di una “mano di vernice” intervenendo su vecchi moduli con un mero aggiornamento grafico. Infatti, ritengo che lo scopo dell’operazione debba essere quello di fornire modelli e chiarimenti in linea con il dettato normativo e, soprattutto, quello di rendere facilmente utilizzabili gli stessi in un’ottica di semplificazione che il Legislatore ripete, da anni, ad ogni “pie’ sospinto”.

Istanza di certificazione di contratto di lavoro

Se, ad esempio, si prende in esame il “modello di istanza di certificazione di contratto di lavoro” ci si accorge che lo stesso e’ stato aggiornato soltanto sotto l’aspetto grafico ma non nei contenuti, lasciando in vigore un modello che poteva andar bene nel 2004.

C’è il giusto richiamo agli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo n. 276/2003 ma non ne esiste uno specifico, che sarebbe stato doveroso, all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015 relativo alla certificazione dei  requisiti delle nuove collaborazioni in vigore dal 1 gennaio 2016.

Nell’istanza che il datore di lavoro deve avanzare, unitamente al lavoratore, viene chiesto, per la quantificazione dell’organico aziendale, il numero dei lavoratori in forza con  contratto di formazione e lavoro e con contratto di inserimento: peccato che siamo nel 2016 ed il contratto di formazione e lavoro  (art. 86, comma 9) e’ scomparso, gradualmente, nel settore privato, dal 23 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 276/2003 ed il contratto di inserimento, nato proprio con quest’ultimo provvedimento ( di durata massima pari a 18 mesi o 36 per i portatori di handicap) e’ stato cancellato dal nostro ordinamento a partire dal 1 gennaio 2013, per effetto dell’art. 1, commi 14 e 15, della legge n. 92/2012.

Nelle note vengono citate, a mo’ di esempio, varie tipologie contrattuali da certificare e tra queste viene nominato, ancora una volta, il contratto  di inserimento (evidentemente, l’abrogazione risulta sconosciuta all’estensore) ed, inoltre, si chiede di allegare 2 marche da bollo di valore pari a 14,62 euro ( oltre a quella da apporre sull’istanza). Qui non si tratta di sconto ma di mancata conoscenza del fatto che, per effetto della legge n. 71/2013, che ha convertito il D.L. n. 43, il valore della marca da bollo dal 26 giugno 2013 e’ pari a 16 euro.

A proposito, sottolineo un’altra notazione: se l’istanza, dopo l’obbligatoria compilazione “in modalità digitale” va inviata, in via telematica,  all’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio, come si fa ad allegare le marche da bollo? Mistero “doloroso” che andrà, prosaicamente, risolto portando a mano le marche mancanti alla  Direzione territoriale del Lavoro, prima della emissione del provvedimento di certificazione da parte della commissione di certificazione.

Istanza di autorizzazione unificata relativa ad impianti di video sorveglianza e di apparecchiature di localizzazione satellite GPS a bordo di mezzi aziendali

In questo modello la marca da bollo richiesta e’ di 16 euro e, quindi, in linea con il dettato normativo.

Prima di entrare nel merito dell’istanza che appare alquanto complessa ( ma non voglio entrare nel merito di quanto richiesto dal Ministero del Lavoro, pur se una serie di cose – basta leggere il testo – non mi sembrano riferibili al concetto di “semplificazione”  sbandierato nello stesso titolo del decreto legislativo n. 151/2015, se si arriva a chiedere per il GPS anche la copia della  denuncia per furto subito presentata ai Carabinieri o al Commissariato di Polizia), mi sorge il dubbio che nella redazione del  modulo sia stato ignorato quanto di nuovo previsto dall’art. 23 del predetto decreto  che non risulta mai citato, neanche, come si fa in genere in casi analoghi, con il richiamo all’art. 4 della legge n. 300/1970, come “sostituito” dalla nuova disposizione.

Il sospetto sorge dal fatto che pur ritenendo, personalmente, che la localizzazione satellitare a bordo di mezzi aziendali non necessiti di alcun accordo sindacale o di alcuna autorizzazione, rientrando nella previsione del comma 2 (il Ministero del Lavoro potrebbe pensarla diversamente ma, fino a questo momento, e’ stato silente sull’argomento),  nel modello si “metta in bocca” al datore di lavoro richiedente la dichiarazione che “i dispositivi di tracciamento dei veicoli …  non saranno utilizzati come strumenti per seguire o monitorare il comportamento o gli spostamenti di autisti o altro personale”. Ma allora, la previsione del comma 3 secondo la quale le informazioni acquisite attraverso gli strumenti individuati dai commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro purché sia stata fornita adeguata informazione circa le modalità di utilizzo e di effettuazione dei controlli, nel rispetto delle previsioni del codice della privacy, che ci sta a fare? Quanto appena detto rafforza il sospetto che tale modello non tenga conto delle novità e non si sia trattato altro che di una “mano di bianco” su un testo elaborato in base alla normativa precedente. A completamento delle osservazioni fino ad ora effettuate, non posso non soffermarmi sulle caratteristiche richieste sia nella dichiarazione che deve produrre il datore di lavoro che sugli elementi della planimetria, in triplice copia, con le video camere da allegare (lunghezza focale e profondità di campo, raggio d’azione e ampiezza focale effettiva dei dispositivi espressa in gradi, esatta ubicazione delle postazioni fisse di lavoro con descrizione degli arredi e delle attrezzature, con esclusione di queste ultime dal cono di ripresa, posizione dei monitor e del dispositivo di registrazione, relazione dettagliata tecnico-descrittiva sulla gestione e l’utilizzo dell’impianto, numero delle telecamere interne ed esterne, fisse e rotanti con le caratteristiche tecniche, dispositivo di registrazione con disposizione, tipo e caratteristiche, numero dei monitor a disposizione). Ebbene mi chiedo, senza alcun spirito polemico, come si sentirà un commerciante, un farmacista o un tabaccaio che ha un solo dipendente e che ha subito furti ripetuti e che voglia installare telecamere nel suo esercizio, allorquando leggera’  tutti questi passaggi? A ci  va aggiunto che, se per caso, intende ricevere l’agognata autorizzazione a mezzo posta dovrà allegare alla sua istanza, che deve essere inviata per posta elettronica, una busta affrancata da 5,50 euro, con peso del plico fino a 50 grammi (non capisco come potrà spedirla via e-mail) o 5,95 euro, se superiore (ma come farà a saperlo “a priori”?).

Tentativo di conciliazione richiesto dal lavoratore

Il modello che consente di attivare la procedura conciliativa facoltativa ipotizzata dall’art. 410 c.p.c., dopo le modifiche introdotte con l’art. 31 della legge n. 183/2010, e’ indubbiamente chiaro ed esaustivo nelle voci richiamate ma, a mio avviso, riporta un richiamo ( ripetuto in tutti i moduli)  della necessità che lo stesso  venga “obbligatoriamente compilato  in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente inviato all’indirizzo di posta elettronica o PEC dell’Ufficio competente”. Ma si rende conto l’estensore  del modello riformato chi sono, i lavoratori che compilano, spesso da soli, queste richieste? Lavoratori anziani che non hanno alcuna dimestichezza con l’informatica, lavoratori extra comunitari senza alcuna assistenza sindacale, che si rivolgono alle Direzioni del Lavoro e che, magari, sono aiutati nella compilazione ” a mano”, dagli stessi impiegati dell’Ufficio. Ebbene, che senso ha mettere una frase di quel genere, se non dare un appiglio a qualche  Dirigente od impiegato burocrate di rifiutare la richiesta, aggiungendo, tra l’altro, nella nota, che la richiesta deve essere firmata dal legale rappresentante?  Nel panorama normativo del nostro ordinamento apprendiamo, quindi, che il lavoratore e’ “legale rappresentante di se stesso”!  Questo errore viene ripetuto nel modello che concerne la richiesta di astensione per maternità  da parte della lavoratrice ove si chiede, sempre nelle note, che la firma sia apposta dal legale  rappresentante: non mi sembra, per , che sia cambiato il diritto di famiglia e che vi sia una supremazia del marito!

In ogni caso, seppur non inviate per posta elettronica, quelle istanze vanno “lavorate”, in quanto, in caso contrario, si verrebbe meno ad uno specifico compito istituzionale.

Altri modelli

Per quel che riguarda gli altri modelli ( sono, complessivamente,18 quelli di stretta  competenza delle Direzioni territoriali del Lavoro) c’è poco da rimarcare:  ci  che, invece, risalta, pur in presenza di una prolissità di moduli, e’ la mancanza di uno specifico per l’offerta di conciliazione ad accettazione del licenziamento prevista dall’art. 6 del decreto legislativo n. 23/2015, in vigore dal 7 marzo 2015, rispetto al quale, peraltro, il Dicastero del Lavoro non ha sentito, finora, la necessità di indicare linee di comportamento alle proprie articolazioni periferiche.

Eppure, se il datore di lavoro intende offrire ad accettazione  del licenziamento una somma  che è esente da IRPEF e da contribuzione, che è  strettamente correlata alla anzianità aziendale maturata e  che è  già individuata dal Legislatore delegato, lo deve fare avanti alla commissione di conciliazione istituita presso la DTL, con assegno circolare, entro termini fissati dalla norma.   Ebbene, per tutto questo, non si è pensato ad alcun modello specifico di istanza: perché? Forse è presto rispetto ai tempi della burocrazia ministeriale o forse, nell’opera di “maquillage” affrontata con i modelli, non si è trovato alcun precedente e, quindi, non si sapeva come fare?

Autore

Eufranio Massi
Eufranio Massi 324 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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