Se un lavoratore chiede un congedo per la formazione extra lavorativa come ci si deve comportare?

L’art. 5 della legge n. 53/2000 stabilisce che i lavoratori con almeno 5 anni di servizio presso lo stesso datore possono chiedere una sospensione non retribuita dal rapporto di lavoro per:

  • completamento della scuola dell’obbligo;
  • conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o della laurea;
  • partecipazione ad attività formative diverse da quelle finanziate dal datore.

Il periodo, anche frazionato, non può eccedere gli 11 mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa e non è cumulabile con ferie, malattia o altri istituti.
E’ prevista sia la sospensione del congedo per grave e documentata infermità che la conservazione del posto senza alcuna maturazione dell’anzianità di servizio.
La contrattazione collettiva può individuare le percentuali massime ed i tempi della richiesta e dell’eventuale diniego.

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Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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