Tassazione fringe benefit e stock option 2020 – Le indicazioni dell’INPS

Con la circolare del 7 Febbraio l'Inps fornisce indicazioni in merito alla trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati sotto forma di benefit aziendali

Tassazione fringe benefit e stock option 2020 – Le indicazioni dell’INPS

Tassazione fringe benefit e stock option 2020. L’INPS ha emanato la circolare n. 471 del 7 febbraio 2020 per fornire indicazioni in merito alle tempistiche da rispettare per la trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e stock option al personale cessato nel corso del 2019 ed in relazione ai quali l’INPS è tenuto ad agire come sostituto d’imposta.

Cosa sono i fringe benefit?

Un fringe benefit è una forma di retribuzione non in denaro. Il datore di lavoro concede al dipendente l’uso di beni aziendali (auto, telefono cellulare, computer, buoni pasto e così via) o la fruizione di servizi (come ad esempio corsi di formazione), a prescindere dal fatto che essi avvengano nell’ambito dell’attività lavorativa. Si genera così un reddito in natura, che si aggiunge allo stipendio del dipendente e che il fisco conteggia.

Che cosa sono le stock option

Le stock option sono un altro strumento retributivo e di fidelizzazione dei dipendenti ritenuti strategicamente importanti per l’azienda. Attraverso la assegnazione di stock option, la società offre al dipendente il diritto a sottoscrivere o acquistare un pacchetto azionario della stessa società, o di altra società facente parte dello stesso gruppo, in un arco temporale futuro prestabilito e ad un prezzo predeterminato.

La circolare n. 471 dell’INPS

Nella circolare dell’INPS si fa riferimento all’articolo 51, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR): “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

La disposizione richiamata stabilisce il cosiddetto “principio di onnicomprensività”, che comporta l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro. La legge comprende, oltre alla retribuzione in danaro, anche quei vantaggi quali i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione.

La trasmissione dei dati del lavoratore, deve avvenire esclusivamente in via telematica ad opera dei datori di lavoro. Per consentire all’istituto di provvedere tempestivamente agli adempimenti, le aziende dovranno inviare i dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e stock option nei confronti del personale cessato nel corso del 2019, entro e non oltre il 20 febbraio 2020. I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno.

Per l’invio dei flussi  basta fare riferimento alla sezione “Comunicazione Benefit Aziendali” disponibile sul sito ufficiale dell’INPS. Dal menù a tendina è possibile scegliere tra una serie di opzioni, ecco quelle princiali:

  • acquisizione di una singola comunicazione;
  • gestione di una singola comunicazione inviata in precedenza;
  • invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti.

  Scarica la circolare INPS n. 471

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