Staff leasing: come funziona la somministrazione a tempo indeterminato
Lo staff leasing è la forma di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato che consente alle imprese di avvalersi di personale assunto stabilmente da un’Agenzia per il Lavoro autorizzata.
Si tratta di un contratto commerciale stipulato tra Agenzia e azienda utilizzatrice (art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015) che combina flessibilità per le imprese e tutele per i lavoratori, rappresentando oggi una componente strutturale del mercato del lavoro italiano.
Come funziona lo staff leasing
In questo modello, l’Agenzia assume il lavoratore a tempo indeterminato o in apprendistato professionalizzante, e lo invia in missione presso un’impresa utilizzatrice. Durante la missione, il lavoratore opera sotto la direzione e il controllo dell’azienda ospitante, ma il rapporto di lavoro resta in capo all’Agenzia.
Se la missione termina, il contratto di lavoro con l’Agenzia non si interrompe: il lavoratore resta assunto e ha diritto ad essere ricollocato presso un nuovo utilizzatore.
Questa formula offre alle imprese la possibilità di gestire con maggiore elasticità i propri organici e ai lavoratori una continuità occupazionale che va oltre il singolo incarico.
Tutele e garanzie per i lavoratori
Il quadro di tutele che accompagna lo staff leasing è tra i più solidi d’Europa.
In base al D.Lgs. n. 81/2015 e al CCNL di settore 2025, i lavoratori godono di:
- Parità di trattamento economico e normativo rispetto ai dipendenti diretti dell’impresa utilizzatrice (art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015).
- Responsabilità solidale tra Agenzia e utilizzatore per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali (art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015).
- Tutela in caso di sospensione o riduzione dell’attività presso l’utilizzatore grazie all’Assegno di Integrazione Salariale (AIS) erogato dal Fondo di Solidarietà di settore (art. 10, punto 7, CCNL 2025).
- Formazione continua e riqualificazione professionale, finanziate dal Fondo bilaterale Forma.Temp (art. 12, D.Lgs. n. 276/2003), che garantisce corsi gratuiti e obbligo di ricollocazione.
- Welfare contrattuale e prestazioni integrative erogate dall’Ente bilaterale E.Bi.Temp, che includono contributi per la mobilità territoriale, sostegni al reddito e bonus per la ricollocazione.
A tutela dei crediti retributivi e previdenziali, la normativa prevede inoltre per le Agenzie un deposito cauzionale di 350.000 euro nei primi due anni di attività e una fideiussione bancaria successiva (art. 5, D.Lgs. n. 276/2003).
In caso di insolvenza dell’Agenzia, i lavoratori possono far valere il proprio credito privilegiato (art. 2751-bis, n. 1, Codice civile).
Le tutele in caso di fine missione
Quando una missione termina, il CCNL di settore garantisce al lavoratore una serie di strumenti di protezione:
- Indennità di disponibilità pari a 1.000 euro al mese nei periodi senza incarichi (art. 34, D.Lgs. n. 81/2015 e art. 32, CCNL 2025);
- Procedura di ricollocazione con percorsi di aggiornamento professionale e indennità maggiorata (almeno 1.150 euro mensili, art. 25, CCNL 2025);
- Basket CV, una banca dati condivisa tra tutte le Agenzie per ampliare le opportunità di reinserimento (art. 25-bis, CCNL 2025);
- Mobilità territoriale, con incentivi economici per chi accetta una nuova missione in una diversa sede (Allegato “Tabella Prestazioni”, CCNL 2025).
Solo al termine di tali procedure, se il lavoratore non è stato ricollocato, l’Agenzia può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Cosa accade in caso di cessazione del rapporto
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al lavoratore in somministrazione si applicano le stesse tutele del lavoro subordinato diretto (Legge n. 604/1966).
Oltre alla NASpI, la contrattazione collettiva prevede ulteriori misure come il Sostegno al Reddito (SAR) — una tantum di 1.000 euro (art. 10, punto 6, CCNL 2025) — e percorsi di riqualificazione professionale finalizzati alla ricollocazione.
I numeri dello staff leasing in Italia
Secondo le elaborazioni Assolavoro su dati Forma.Temp (2025), la media mensile dei lavoratori in somministrazione a tempo indeterminato è di oltre 148 mila persone, di cui 127 mila occupate in staff leasing.
Si tratta dell’85% dell’occupazione stabile tramite Agenzia, con un monte retributivo di oltre 2 miliardi di euro.
I dati dell’Università Roma Tre confermano la stabilità di questa forma contrattuale:
- l’85,3% dei lavoratori in staff leasing è nuovamente occupato entro 90 giorni dalla cessazione del contratto;
- oltre la metà ottiene un nuovo contratto a tempo indeterminato standard (54,7%), un tasso ben superiore rispetto ai contratti diretti tradizionali (32,3%).
Anche sul piano della soddisfazione, la ricerca Ipsos 2025 mostra come i lavoratori in staff leasing si dichiarino più soddisfatti del proprio impiego e del welfare ricevuto rispetto ai colleghi con contratto diretto (37% contro 27%).
Lo staff leasing si conferma un modello sostenibile di occupazione stabile e flessibile, capace di rispondere alle esigenze produttive delle imprese e di garantire ai lavoratori continuità, formazione e welfare integrato.
È una formula che non solo crea occupazione di qualità, ma valorizza i percorsi professionali nel lungo periodo, favorendo una crescita solida e inclusiva del mercato del lavoro italiano.
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Fonte: Assolavoro
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