Nel momento in cui a un lavoratore sopravvenga un grave lutto familiare, durante il godimento del periodo di ferie, il dipendente può interrompere il congedo ferie e usufruire del permesso lutto?
La nuova normativa sui congedi familiari introdotta con la L. n. 53/2000, in particolare sul diritto del lavoratore al permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado, non ha disciplinato l’ipotesi di sovrapposizione di differenti cause sospensive del rapporto quali le ferie ed il congedo per lutto. Pertanto, qualora l’evento per lutto si verifichi durante il periodo di fruizione delle ferire da parte del lavoratore, in relazione al principio della effettività delle ferie ampiamente ribadito anche dalla giurisprudenza della Cassazione ed alla considerazione che la situazione è analoga a quella che si viene a creare in ipotesi di malattia che insorga durante il periodo di ferie, occorre fare applicazione del principio già affermato con riferimento a tale ultima ipotesi dalla Corte Costituzionale, con la conseguenza che il lutto sospende il godimento delle ferie.
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