Malattia durante le ferie – Quando si può sospendere il periodo di comporto [Cassazione]

Un'ordinanza della Cassazione sancisce la legittimità di sostituire il periodo di malattie con le ferie maturate non godute

Malattia durante le ferie – Quando si può sospendere il periodo di comporto [Cassazione]

Malattia durante le ferie. La Corte di Cassazione si è espressa tramite l’ordinanza 19062 del 14 settembre 2020, in merito ad un episodio di una lavoratrice che aveva esaurito i giorni previsti dal periodo di comporto della malattia.

La dipendente, in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute, aveva chiesto un periodo di ferie di 20 giorni che le è costato il licenziamento definitivo. Secondo il datore di lavoro infatti, essendo terminato il periodo di comporto, l’assenza della dipendente sul luogo di lavoro era del tutto ingiustificata.

Dopo aver ottenuto parere negativo sia in primo che in secondo grado di giudizio, la lavoratrice aveva presentato ricorso presso la Corte di Cassazione, ritenendo di aver giustificato le sue assenze con certificazione medica e di pronto soccorso.

La lavoratrice aveva chiesto il periodo di ferie prima del superamento del periodo di comporto al fine di evitare la perdita del posto di lavoro.

Malattia durante le ferie – La sentenza della Cassazione

I giudici della suprema corte ribaltano le pronunce di primo e secondo grado di giudizio accogliendo il ricorso della dipendente. Le assenze infatti risultavano giustificate in quanto la lavoratrice aveva chiesto un periodo di ferie in prossimità dell’esaurirsi del periodo di comporto, trasmettendo anche un valido certificato medico. La Corte accoglie quindi il ricorso per violazione e falsa applicazione degli art. 2110 e 2119 c.c. sancendo che la lavoratrice ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute.

Il lavoratore in questo caso ha diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro sostituendo alla malattia la fruizione delle ferie maturate non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto. Non sussiste infatti un’incompatibilità tra malattia e ferie e le ragioni datoriali di interrompere il rapporto di lavoro risultano illegittime. In più, le esigenze organizzative prevalgono sulla conservazione del posto di lavoro.

Il periodo di comporto

Il periodo di comporto per malattia consiste in un lasso di tempo in cui il lavoratore, pur assente dal lavoro, ha il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Questo periodo è generalmente stabilito dalla legge e regolato dai contratti collettivi. La durata del comporto varia a seconda che si tratti di operai o impiegati e dipende anche dall’anzianità del servizio.

Periodo di comporto per impiegati

  • Il comporto dura 3 mesi quando l’anzianità di servizio non supera i 10 anni;
  • dura 6 mesi se l’anzianità supera i dieci anni.

Periodo di comporto per operai

  • Il periodo in questo caso è fissato unicamente dal contratto collettivo. Il Ccnl commercio e terziario-confcommercio prevede per esempio la conservazione del posto per un periodo di 180 giorni in un anno solare.

In entrambi i casi al termine del comporto il rapporto di lavoro può riprendere, a meno che il datore non decida di recedere dal contratto. In questo caso valgono le regole fissate per i licenziamenti: il datore deve rispettare il periodo di preavviso e specificare i motivi che hanno determinato il licenziamento.

Il licenziamento intimato prima che sia decorso il comporto e motivato dal perdurare dello stato di malattia è da considerarsi nullo. (art. 2110 cod. civ.).

  Scarica l’ordinanza n° 19062

 

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