INPS: esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

L’Istituto di Previdenza sociale fornisce le indicazioni normative e le istruzioni operative per l’esonero contributivo ai coltivatori e imprenditori del settore agricolo

INPS: esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

L’INPS ha emanato la circolare n. 72 del 9 giugno 2020, con la quale fornisce le indicazioni normative e le istruzioni operative per il godimento dell’esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola effettuate nell’anno 2020, introdotto dall’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Al fine di promuovere l’imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L’esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Per maggiori informazioni di seguito un estratto della circolare Inps n. 72:

[…] Tale incentivo ha come beneficiari i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a quaranta anni, che si iscrivono alla previdenza agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020; l’incentivo prevede l’esonero dal versamento del 100% della contribuzione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS), per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Per espressa previsione della norma sopra citata, l’esonero in argomento non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è applicabile nei limiti previsti dal regolamento UE n. 1407/2013 e dal regolamento UE n. 1408/2013, modificato dal regolamento UE n. 2019/316, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

Destinatari del beneficio

L’esonero in oggetto è riconosciuto ai coltivatori diretti (CD) e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) che abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 e che non abbiano compiuto quaranta anni d’età alla data d’inizio della nuova attività imprenditoriale agricola.

Fonte: Inps

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