Con l’uscita volontaria dei lavoratori, dove occorre depositare i verbali?

Con l’uscita volontaria dei lavoratori, dove occorre depositare i verbali?

Ho sottoscritto, come azienda, l’accordo aziendale previsto ai sensi del DL 104/2020 per le uscite volontarie dei lavoratori e poi due verbali individuali con i lavoratori. I verbali devono essere depositati presso l’Ispettorato del lavoro? nel caso occorra depositare i verbali, dobbiamo provvedere noi (azienda) o i lavoratori?

Non è obbligatorio il deposito del verbale presso l’ITL. Comunque, in linea di massima, è il lavoratore che richiede al sindacato il deposito del verbale. Sarà poi cura del lavoratore fornire copia del verbale collettivo e di quello individuale all’INPS per la richiesta di NASPI.

Per maggiori informazioni di seguito è riportato il DL 104/2020:

  • I datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attivita’ lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane secondo le modalita’ previste al comma 2. Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Con riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane costituiscono la durata massima che puo’ essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del presente comma.
  •  Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui al comma 1, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato gia’ interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori nove settimane di cui al comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari: a) al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attivita’ lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento; b) al 18 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attivita’ lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

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