DURC di congruità per imprese non edili: Interpello 4/2025
Il quesito e la risposta del Ministero
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Interpello n. 4 del 17 ottobre 2025, ha precisato che l’attestazione di congruità può essere rilasciata anche alle imprese che non rientrano nel comparto edile, qualora eseguano opere edili in cantiere nell’ambito di un appalto. Il quesito trae origine da una richiesta della Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (ANIE) e ha ad oggetto l’applicabilità del sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera a soggetti non iscritti alle Casse Edili per assenza di prevalenza edile.
La natura delle lavorazioni come criterio determinante
La risposta ministeriale inquadra la congruità come requisito connesso alla natura delle lavorazioni e non all’inquadramento settoriale dell’impresa o al CCNL applicato. Ne consegue che un’impresa non edile che realizzi, anche in via accessoria, un intervento rientrante tra le opere edili deve ottenere l’attestazione ai fini del DURC di congruità, limitamente a quelle lavorazioni svolte nel cantiere interessato.
Iscrizione alle Casse Edili
Resta fermo che l’iscrizione a Cassa Edile/Edilcassa continua a riguardare le imprese che svolgono prevalentemente attività edile; per le altre non si determina, per ciò solo, un obbligo di iscrizione.
Il quadro normativo di riferimento
Il quadro applicativo è quello delineato dal D.M. 25 giugno 2021, n. 143, che ha introdotto il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera per i lavori edili, con indici percentuali per categoria d’opera e con tempistiche differenziate: attestazione richiesta al termine dell’ultimo SAL nei lavori pubblici e prima del saldo nei lavori privati, sopra la soglia di valore prevista.
Le modalità operative
L’attestazione è rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente entro i termini indicati dal decreto, sulla base dei dati di cantiere caricati tramite le piattaforme operative (es. Edilconnect) e delle eventuali regolarizzazioni.
Il principio generale confermato
In sostanza, l’Interpello conferma un principio di carattere generale: quando l’appalto comprende opere edili, la congruità deve essere verificata e attestata indipendentemente dal settore economico di appartenenza dell’impresa affidataria o esecutrice.
Ciò impone ai soggetti della filiera – appaltatore, subappaltatori e committente – di programmare per tempo adempimenti e flussi informativi, così da consentire il rilascio dell’attestazione nei termini, condizione utile alla successiva emissione del DURC on line.
In via conclusiva, il Ministero ha precisato che:
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per le imprese che svolgono prevalentemente attività edile, restano fermi sia l’obbligo di richiedere il DURC di congruità per i lavori edili realizzati, sia quello di iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa;
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per le imprese che svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile, sussiste solo l’obbligo di richiesta del DURC di congruità per le opere edili eventualmente realizzate in cantiere, senza l’obbligo di iscrizione alla Cassa.
Le Casse Edili o Edilcasse competenti dovranno dunque rilasciare il DURC di congruità anche a tali imprese non iscritte, senza imporre l’iscrizione, fermo restando l’obbligo di corrispondere eventuali costi del servizio.
Fonte: Ministero del Lavoro e Dottrina Per il Lavoro
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