In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con risoluzione consensuale, il lavoratore rischia di non accedere alla Naspi?
Abbiamo effettuato, presso l’ispettorato del lavoro, un verbale conciliativo con un nostro dipendente. Nella richiesta c’era il licenziamento per Giustificato Motivo Oggettivo, in quanto l’azienda stava procedendo a sopprimere la posizione per la quale il lavoratore era addetto. Nell’accordo mi sono reso conto che si parla di risoluzione consensuale. Se è così, il lavoratore potrebbe non accedere alla Naspi?
La procedura utilizzata potrebbe essere quella regolata dall’articolo 7 della Legge 604/1966 che prevede, in caso di intenzione dell’azienda di procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, un tentativo obbligatorio di conciliazione presso l’Ispettorato del Lavoro. L’accordo conciliativo susseguente, indipendentemente dal tipo di risoluzione utilizzata (conferma del licenziamento o risoluzione consensuale), definisce la controversia e fa scattare la NASpI per il lavoratore.
In tal caso, comunque, l’azienda dovrà corrispondere il c.d. Ticket licenziamento.
Estratto dall’articolo 7 della Legge 604/1966:
[…] Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
[…] Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l’affidamento del lavoratore ad un’agenzia di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
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