È obbligatorio lo stop&go tra un contratto di somministrazione e l’altro all’interno della medesima azienda e per la stessa mansione?
Confrontandomi con una delle Agenzia per il Lavoro, con la quale collaboriamo da anni, è emerso che non è necessario lo stop&go di 10 o 20 giorni tra un contratto di somministrazione e l’altro all’interno della medesima azienda e per la stessa mansione. Eravamo convinti che il nuovo decreto dignità avesse inserito le tempistiche dello stop&go, così come già avveniva per i contratti diretti in azienda. Chi ha ragione?
Segue la risposta del Dott. Roberto Camera:
L’obbligo del c.d. “stop & go”, previsto dall’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 81/2015, è stato escluso dalla disciplina della somministrazione a termine, così come modificata dal c.d. “decreto dignità”.
Infatti, il nuovo comma 2, dell’articolo 34, del decreto legislativo 81/2015 (Disciplina dei rapporti di lavoro in somministrazione), stabilisce che «In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24.».
In definitiva, non sussiste alcun obbligo di prevedere una “vacanza” tra 2 contratti in somministrazione.
Probabilmente, la confusione nasce dal fatto che detta esclusione è stata prevista dalla Legge di conversione del decreto dignità (Legge 96/2018), pubblicata il 12 agosto 2018, e non anche dal Decreto Legge 87/2018.
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4 Commenti
SC
Dicembre 05, 12:28Buongiorno,
e se invece si tratta di successione (a parità di mansioni, categoria legale, e inquadramento) tra una missione in somministrazione a tempo determinato ed un contratto di lavoro diretto a termine? In altre parole: se ad un datore di lavoro piace il lavoratore somministrato in missione per tre mesi, poi lo può assumere (senza soluzione di continuità rispetto alla missione) per altri tre mesi? È un rinnovo, in questo caso? Serve il c.d. “stop&go”?
Molto grato per qualunque indicazione
Simonetta
Dicembre 17, 10:14Mi collego alla domanda per aggiungere un particolare: serve anche la causale?
Simone Emili
Novembre 12, 22:12Mi permetto di esprimere la mia opinione su questa domanda perchè ho anch’io lo stesso dubbio e spero che un confronto possa aiutarmi a schiarire le idee. Nella circolare n. 17 del 31 ottobre 2018 al paragrafo 2.2. è scritto che “in caso di un periodo di missione in somministrazione a termine fino a 12 mesi, è possibile per l’utilizzatore assumere il medesimo lavoratore direttamente con un contratto a tempo determinato per una durata massima di 12 mesi indicando la relativa motivazione”. Secondo il Ministero, quindi, in caso di successione di periodi di lavoro prima mediante somministrazione a termine e poi con assunzione a tempo determinato – fermo restando il limite massimo complessivo di 24 mesi – è necessario apporre la causale. Sembrerebbe quindi un caso di rinnovo. Però la normativa sulla somministrazione, all’ art. 34, c. 2 del D.lgs 81/2015 dice che “In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24. “. Tra le disposizioni non applicabili vi è quindi quella sullo “stop&go” (art. 21, c.2). Di conseguenza, la norma sullo “stop&go” è applicabile solo alla successione fra due contratti entrambi a tempo determinato. La successione fra un somministrazione a termine e un contratto a termine è fattispecie che esula dal campo di applicazione dell’ art. 21 comma 2, quindi non vi è alcun intervallo di 10 o 20 giorni da rispettare. In definitiva, la mia opinione è che siamo in presenza di un caso di rinnovo che impone la presenza di una causale ma non il rispetto di un intervallo temporale.
Pasquale
Novembre 04, 01:06Salve, vorrei poter porre all’esperto una condizione contrattuale che nessun esperto spiega su nessun forum. Contattatemi su mail e vi porgo la domanda.grazie