Cassazione: somministrazione e responsabilità per infortuni sul lavoro in caso di inosservanza degli obblighi in materia di sicurezza
Con l’Ordinanza n. 11170 del 9 maggio 2018 la Suprema Corte di Cassazione si è adoperata per dirimere la storica questione della suddivisione di responsabilità tra l’Agenzia per il Lavoro e l’azienda utilizzatrice in caso di danni causati al lavoratore in somministrazione da infortuni avvenuti sul luogo di lavoro e alla mancata osservanza degli obblighi in materia di sicurezza.
Infatti con la suddetta Ordinanza la Corte di Cassazione capovolge la precedente sentenza della Corte di Appello, che attestava, con un’interpretazione controversa e non del tutto convincente, una corresponsabilità tra l’Agenzia del Lavoro e l’azienda utilizzatrice.
Appunto la Corte di Cassazione, con questa decisione, riafferma il principio fondamentale secondo cui per gli incidenti accorsi al lavoratore somministrato a causa del mancato rispetto degli obblighi in materia di sicurezza la responsabilità ricade esclusivamente sull’azienda utilizzatrice e non l’Agenzia, se quest’ultima ha trasferito in capo all’utilizzatore gli obblighi riguardanti la formazione e l’informazione sui rischi della lavorazione.
In particolar modo si analizzano a fondo le normative che disciplinano le responsabilità di somministratore e utilizzatore per la tutela psico-fisica del lavoratore in somministrazione, sottolineando che:
- in merito alla questione, “la possibilità di delegare all’utilizzatore gli obblighi in questione (obblighi di informazione sui rischi per la sicurezza del lavoratore e gli obblighi formativi sui macchinari in uso) risponde ad una logica di effettività delle tutele in quanto sposta sul soggetto direttamente presente nel luogo di lavoro e diretto conoscitore dei macchinari, delle lavorazioni e, in sintesi, delle problematiche legate alla specifica sicurezza di quel luogo di lavoro, gli obblighi di puntuale e diretta formazione e informazione del lavoratore”;
- giuridicamente, la normativa di riferimento (art. 23, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003, oggi sostituito dall’art. 35 D.Lgs. n.81/2015) incentra “sull’utilizzatore il compito di provvedere per i lavoratori somministrati a tutti gli obblighi di sicurezza cui è tenuto per i propri dipendenti e […] tale previsione di estensione in capo all’utilizzatore rende questo responsabile di ogni evento si verifichi durante la prestazione lavorativa da lui diretta e quindi afferma la sua piena responsabilità rispetto alle conseguenze dannose verificatesi”.
Quindi il trasferimento delle responsabilità degli obblighi di informazione nei riguardi del somministrato su tutto ciò che concerne il rischio per la sicurezza e la salute, come parte integrante delle attività produttive e di formazione per l’uso delle attrezzature, si può presuppore solo ed esclusivamente in caso di accordo esplicito tra le parti, un’intesa che deve essere riportata nel contratto individuale di lavoro: in questo modo “l’accordo in questione […] diviene opponibile anche al lavoratore, con ciò determinando l’ampliamento della obbligazione assunta dall’utilizzatore e la esclusione della responsabilità del somministratore”.
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3 Commenti
Iannone Gaetanina
Giugno 08, 07:01Buongiorno ho subito un’infortunio all’interno del parcheggio dell’azienda con rottura tendine sovraspinato della spalla destra premetto che sono assunta a tempo indeterminato con Ranstad ma in mandato in Pietro Fiorentini multinazionale su contatori gas a fine giugno mi scade il mandato e visto che dopo l’infortunio nn ho più la funzionalità della spalla al 100% ma del 90% cosa fanno dopo 7 anni nn mi rinnovano più il mandato e quindi mi lasciano a casa quindi chiedo Inail mi ha liquidato dandomi il tutto e assegnandomi l’invalidità del 9% ..Posso chiedere i danni a Pietro Fiorentini visto che x causa di un tombino adesso nn mi vogliono più?
MZINNI
Maggio 28, 12:05BUONGIORNO
IN MERITO AL PRINCIPIO EVIDENZIATO NELL’ARTICOLO, OVVERO per gli incidenti accorsi al lavoratore somministrato a causa del mancato rispetto degli obblighi in materia di sicurezza la responsabilità ricade esclusivamente sull’azienda utilizzatrice e non l’Agenzia, se quest’ultima ha trasferito in capo all’utilizzatore gli obblighi riguardanti la formazione e l’informazione sui rischi della lavorazione, VORREI CHIEDERE IL VOSTRO PARERE RISPETTO ALLA POSSIBILITA’ DI ESTENDERE TALE PRINCIPIO ANCHE ALLE SITUAZIONI DI TIROCINIO EXTRA CURRICOLARE ED IN PARTICOLARE A QUELLA DI TIROCINIO CURRICOLARE.
Eufranio Massi
Maggio 29, 10:30Si tratta di un principio della Cassazione, espresso con ordinanza, che fa testo relativamente al caso concreto. L’estensione al tirocinio formativo di questo principio non è automatica e necessiterebbe, quanto meno, di un chiarimento amministrativo da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Dott. Eufranio Massi