Bonus sanificazione e DPI – L’Agenzia delle entrate comunica il codice tributo

Il codice da inserire tramite F24 per il credito d'imposta relativo al bonus sanificazione

Bonus sanificazione e DPI – L’Agenzia delle entrate comunica il codice tributo

Bonus sanificazione e DPI. Con la risoluzione n. 52/E del 14 settembre 2020, l’Agenzia delle entrate comunica il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

L’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, riconosce infatti un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito d’imposta spetta ai soggetti indicati nello stesso articolo 125, nella misura e alle condizioni stabilite e fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Bonus sanificazione e DPI – Il codice 6917

I beneficiari che hanno presentato la domanda per il bonus sanificazione e dispositivi di protezione individuale entro il 7 settembre 2020, devono inserire il codice tributo 6917 tramite il modello F24.

Il codice è denominato: “Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione” (articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.

Modalità e criteri di applicazione del bonus sanificazione

A seguito dell’emanazione del decreto del 19 maggio, l’Agenzia delle entrate definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta:

  •  i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta hanno comunicato all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili entro il 7 settembre 2020;
  • per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 60 % delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata. Il credito richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro;
  • L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per il 15,6423 % (la percentuale è stata resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate pubblicato l’11 settembre 2020).
  • il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato, tra l’altro, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’11 settembre.
  • Ai sensi dell’articolo 122 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, in alternativa all’utilizzo diretto i beneficiari possono cedere il credito a soggetti terzi, con facoltà di successiva cessione. I cessionari possono utilizzare il credito d’imposta in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata all’Agenzia delle entrate la prima cessione del credito.
  • Ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

  Scarica la Risoluzione N. 52/E

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