Bonus IRPEF : casi particolari e criteri di calcolo

Con la circolare n.9/E del 14 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sui calcoli del Bonus e risolve alcune questioni connesse a situazioni particolari. Ad esempio in caso di aspettativa non retribuita senza corresponsione di assegni, dai giorni per cui spettano le detrazioni vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito mentre per i lavoratori part time nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata.

Analizziamo alcune situazioni nel dettaglio:
prestazioni a sostegno del reddito: la circolare spiega che il credito Irpef spetta anche per i lavoratori che percepiscono somme indirizzate a sostegno del reddito, come la cassa integrazione guadagni, l’indennità di mobilità e di disoccupazione. Il diritto al bonus, infatti, è da considerare «automatico», perché le somme percepite costituiscono proventi comunque conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, quindi assimilabili alla stessa categoria di quelli sostituiti. In particolare, l’entità del credito va calcolata in riferimento alle erogazioni effettuate nel 2014, tenendo anche conto dei giorni che danno diritto alle indennità. Naturalmente, spetta all’ente erogatore, in qualità di sostituto d’imposta, il compito di determinare in via automatica la spettanza del credito e il relativo importo sulla scorta dei dati in suo possesso;

niente ostacoli dalla detassazione della produttività: i redditi soggetti all’imposta sostitutiva per l’incremento di produttività non rientrano nel calcolo della soglia di reddito di 26mila euro, che fa perdere il diritto al bonus Irpef. Nel 2014 la retribuzione di produttività individuale che può beneficiare di questa agevolazione fiscale non può essere complessivamente superiore a 3mila euro lordi e questa cifra non contribuisce al raggiungimento della soglia di 26mila euro di reddito complessivo. Allo stesso tempo, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della «capienza» dell’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti. Rimane ferma la possibilità per i soggetti interessati di optare per la tassazione ordinaria del reddito di lavoro dipendente in luogo dell’applicazione dell’imposta sostitutiva;

il bonus passa agli eredi: la circolare fa notare che il redito spetta anche ai lavoratori deceduti in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi, secondo le modalità che saranno specificate nel relativo modello. Per cui, il bonus passa agli eredi.

Calcolo del credito

La circolare dettaglia gli step che il sostituto d’imposta deve seguire per il calcolo del credito:

  1. verifica della “capienza”, l’imposta lorda sul reddito da lavoro dipendente deve essere superiore alle detrazioni per lavoro spettanti (in pratica non si deve trattare di soggetti “a Irpef zero” o “incapienti”);
  2. calcolo dell’importo del credito spettante in relazione al reddito complessivo tenendo conto che il credito va rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro, il credito è di importo pari a 640 euro, se è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, occorre applicare la seguente formula:

bonus spettante = 640 x [(26.000 – reddito complessivo)/2.000]

Esempio:

Per un lavoratore che nell’intero anno 2014 ha percepito un reddito complessivo è di 24.800 euro, l’importo del credito spettante è pari a:

640 x [(26.000 – 24.800)/2.000] = 384.

Chiaramente se il periodo di lavoro nell’anno 2014 è inferiore a 365 giorni, l’importo del credito spettante, come precedentemente determinato, deve essere rapportato al numero dei giorni di lavoro dell’anno, calcolati tenendo conto delle regole ordinariamente applicabili per l’applicazione delle detrazioni da lavoro.

Esempio:

Se il lavoratore con reddito inferiore a euro 24.000:

– ha cessato il rapporto di lavoro il 30 aprile 2014 (120 giorni di lavoro nel 2014) avrà diritto soltanto a parte del credito, pari a euro 640/365 x 120 giorni = euro 210,41;

– ha iniziato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato il 3 giugno 2014 (212 giorni di lavoro del 2014) avrà diritto soltanto a parte del credito, in quanto euro 384/365 x 212 giorni = euro 371,73.

3. determinazione dell’importo da erogare in ciascun periodo di paga ossia, il credito deve essere parametrato al numero di giorni lavorati nell’anno. In pratica, la ripartizione del credito spettante tra i periodi di paga potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo.

Esempio:

Per le erogazioni da maggio a dicembre 2014 (245 giorni), supponendo un importo del credito spettante complessivamente pari a 640 euro, l’importo del credito erogato in ciascun periodo di paga sarà pari a euro 640/245 x 31 = 80,98 per i mesi di maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre (mesi con 31 giorni di calendario), e pari a euro 640/245 x 30 = 78,37 per i mesi di giugno, settembre e novembre (mesi con 30 giorni di calendario).

La stessa procedura di calcolo si applica anche per i periodi di lavoro infrannuali.

Esempio:

Per un rapporto di lavoro che inizia il 15 maggio 2014 e termina il 15 settembre 2014, per un totale di 124 giorni di lavoro, supponendo un reddito complessivo fino a 24.000 euro, il credito spettante parametrato al numero di giorni lavorati è pari a euro 640/365 x 124 = 217,42, da ripartire in base ai giorni di lavoro in ciascun mese: 29,81 euro per i 17 giorni di maggio; 52,60 euro per i 30 giorni di giugno; 54,36 euro per i 31 giorni di luglio e agosto; 26,30 euro per i 15 giorni di settembre.

L’Agenzia, comunque, per semplificare la vita ai sostituti d’imposta, segnala che si possono usare anche “altri criteri”, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014. In pratica, si può dividere l’importo per i periodi di paga da maggio a dicembre (8 periodi) o da giugno a dicembre (7 periodi).

Non è consentito, invece, dividere l’importo del credito di 640 euro su base annua per le 12 mensilità, ed erogare euro 53,33 per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014 (totale euro 426,67), erogando solo a conguaglio la differenza (euro 213, 33).

Lavoratore con più rapporti di lavoro o con precedenti rapporti

L’Agenzia con la nuova circolare va più a fondo rispetto a quanto anticipato con la circolare n.8/E del 28 aprile 2014, affrontando anche alcune questioni spinose come quella relativa ai lavoratori con più rapporti di lavoro o con rapporti cessati e/o iniziati in corso d’anno.

Premesso che è già stato chiarito che spetta ai lavoratori che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, l’onere di avvisare il sostituto d’imposta il quale provvederà a non erogare il bonus e potrà anche procedere con il recupero del credito eventualmente erogato.

Analizziamo alcuni casi:

soggetto titolare di più rapporti: se, ad esempio, un lavoratore è titolare di due rapporti di collaborazione, per i quali è previsto un compenso, rispettivamente, di euro 12.000 e di euro 18.000, i due sostituti d’imposta devono riconoscere il credito in via automatica. Il lavoratore, tuttavia, sa che sommando il reddito lordo dei due rapporti raggiunge un reddito complessivo di euro 30.000 e non ha diritto al credito. Pertanto, il lavoratore è tenuto comunicare ai due sostituti d’imposta di non averne diritto.

Se, invece, l’importo del reddito complessivamente derivante dai rapporti in essere non ecceda 26.000 euro, sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito e il lavoratore è tenuto a chiedere a uno dei due sostituti d’imposta il riconoscimento dello stesso. In tal modo, il credito sarà riconosciuto da un solo sostituto d’imposta;

assunzione nel corso del 2014 di un lavoratore che abbia intrattenuto un precedente rapporto di lavoro nel medesimo anno: in questo caso bisognerebbe tener conto del CUD rilasciato dal vecchio datore di lavoro.

Se però il nuovo assunto non presenta tale CUD al nuovo datore di lavoro quest’ultimo è tenuto a determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei soli dati reddituali a propria disposizione, fermo restando che il nuovo assunto è tenuto a comunicare al sostituto stesso di non avere i presupposti per il riconoscimento del credito, ad esempio perché sommando i redditi derivanti dai due rapporti di lavoro ha un reddito complessivo superiore a quello che consente il relativo riconoscimento.

Infine, un ultimo chiarimento riguarda la possibilità di effettuare il ricalcolo delle condizioni di spettanza del credito già erogato nei periodo di paga successivi, per anticipare il recupero del credito non spettante rispetto al conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Tale procedura è ammessa dall’Agenzia: pertanto il sostituto d’imposta, a fronte di variazioni del reddito o delle detrazioni riferite alle somme e valori che il sostituto stesso corrisponderà durante l’anno, nonché a fronte dei dati di cui entra in possesso, potrà effettuare il ricalcolo del credito spettante e recuperarlo nei periodi di paga successivi a quello di erogazione del credito, anche prima del conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Se le variazioni di retribuzione, in aumento o in diminuzione, comportano la maturazione a favore del lavoratore del diritto al credito, in precedenza non spettante, il sostituto deve riconoscere il credito in via automatica a partire dal primo periodo di paga utile o, in mancanza, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Allegati:  pdf-icon circolare n.9/E del 14/05/2014, Agenzia delle Entrate

 

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Marialuisa Santoro
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