Assunzione cittadini stranieri con ricevuta postale: cosa cambia con il DL 146/2025
La possibilità di assumere cittadini stranieri che si trovano in Italia in attesa del primo rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno o di conversione rappresenta da anni uno strumento essenziale per garantire continuità lavorativa e regolarità amministrativa nel rispetto della normativa in materia di immigrazione. In questo contesto si inseriscono le disposizioni del Decreto-Legge n. 146 del 2025, convertito definitivamente dal Senato il 26 novembre 2025 nella Legge 1° dicembre 2025, n. 179, che ha introdotto alcune precisazioni rilevanti in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno.
Il termine per la presentazione della domanda di rinnovo
La principale modifica normativa riguarda il termine entro il quale deve essere presentata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. Alla luce della conversione in legge del DL n. 146/2025, la richiesta di rinnovo deve essere presentata entro la data di scadenza del permesso di soggiorno.
Si tratta di una modifica che mira a rafforzare la tempestività delle procedure amministrative e a evitare situazioni di irregolarità derivanti da ritardi nella presentazione dell’istanza.
Tuttavia, è importante evidenziare che il decreto non ha modificato le disposizioni contenute nell’articolo 13, comma 2, del D.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione), espressamente richiamato anche dalla normativa precedente. Tale disposizione prevede l’espulsione dello straniero qualora il permesso di soggiorno risulti scaduto da oltre sessanta giorni e non sia stato richiesto il rinnovo.
Il margine dei 60 giorni e la valutazione della Questura
Alla luce di questo quadro normativo, una domanda di rinnovo presentata entro 60 giorni oltre la data di scadenza del permesso di soggiorno può ancora essere considerata ammissibile, in linea con le precedenti indicazioni amministrative, tra cui la Direttiva del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2006, che ha precisato le condizioni per la prosecuzione del rapporto di lavoro nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.
Lavoro nelle more del rinnovo: il ruolo della ricevuta postale
Nel sistema italiano di gestione dei permessi di soggiorno, la ricevuta rilasciata da Poste Italiane al momento dell’invio del kit postale rappresenta un documento fondamentale. Essa certifica l’avvenuta presentazione della domanda e consente allo straniero di dimostrare la regolarità della propria posizione amministrativa durante il periodo di attesa.
In presenza della ricevuta di presentazione della richiesta di permesso di soggiorno elettronico (PSE) e del permesso di soggiorno scaduto, il lavoratore straniero può continuare a svolgere attività lavorativa fino alla definizione della pratica, purché la domanda sia stata presentata nei termini previsti.
Il primo rilascio e la firma del contratto di soggiorno
Una situazione analoga riguarda anche i lavoratori stranieri in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. In questo caso, la procedura prevede alcuni passaggi fondamentali ribaditi anche nella Direttiva del Ministero dell’interno del 20/2/2007:
- ingresso regolare in Italia con visto per lavoro;
- firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione entro 15 giorni dall’ingresso;
- richiesta del permesso di soggiorno e presentazione del Modulo 209 (Kit Postale);
- ricevuta di presentazione della richiesta del permesso di soggiorno tramite kit postale.
Anche in questa fase la ricevuta postale assume un valore determinante, poiché consente al lavoratore di dimostrare l’avvenuta presentazione della domanda e, conseguentemente, di iniziare l’attività lavorativa.
La verifica documentale da parte del datore di lavoro
Un aspetto importante riguarda la cosiddetta verifica documentale, che deve essere effettuata dal datore di lavoro prima dell’assunzione.
Con questa espressione si intende l’obbligo di verificare che il cittadino straniero abbia effettivamente diritto al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. A tal fine il datore di lavoro deve richiedere e controllare alcuni documenti essenziali, tra cui:
- copia del permesso di soggiorno scaduto;
- ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo;
- documentazione relativa al rapporto di lavoro o ai requisiti per il rinnovo o conversione.
Questa attività di controllo è fondamentale per evitare rischi di irregolarità e responsabilità amministrative.
Strumenti di verifica e fonti ufficiali
Per la verifica dello stato delle pratiche e delle informazioni relative ai permessi di soggiorno è possibile utilizzare i portali istituzionali messi a disposizione dal Ministero dell’Interno e dalla Polizia di Stato, tra cui:
- il Portale della Polizia di Stato dedicato agli stranieri
- il Portale Immigrazione per il monitoraggio delle pratiche.
Questi strumenti consentono sia ai lavoratori stranieri sia ai datori di lavoro di verificare lo stato delle domande e di monitorare l’avanzamento delle procedure.
Conclusioni
La conversione in legge del DL 146/2025 ha rafforzato l’obbligo di presentare la domanda di rinnovo entro la scadenza del permesso di soggiorno, ma non ha eliminato il margine dei 60 giorni previsto dal Testo Unico sull’Immigrazione.
Nel frattempo, la ricevuta postale di presentazione della domanda continua a rappresentare un elemento centrale per garantire la continuità lavorativa dei cittadini stranieri, sia nelle fasi di primo rilascio sia nelle procedure di rinnovo.
Per le imprese e per le Agenzie per il Lavoro diventa quindi fondamentale effettuare un’attenta verifica documentale, assicurandosi che il lavoratore straniero si trovi in una condizione amministrativa regolare e che sussistano tutti i presupposti per il rinnovo del titolo di soggiorno. In questo modo è possibile coniugare esigenze produttive e rispetto della normativa, garantendo allo stesso tempo tutela per il lavoratore e sicurezza giuridica per il datore di lavoro.
Vale la pena segnalare che alfine di semplificare e accelerare il procedimento di rilascio dei permessi di soggiorno, riducendo i tempi di attesa, spesso causa di disagi e inconvenienti, la direttiva (UE) 2024/1233 prevede il rilascio di un “permesso unico lavoro”. In base al testo attuativo esaminato in Italia, tale permesso dovrebbe essere rilasciato dal Questore entro 30 giorni dal completamento della domanda; in caso di rinnovo, invece, si applicherebbe il termine di 90 giorni.
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