Aspettativa o distacco sindacale – Gli adempimenti a carico del datore di lavoro

Il chiarimento dell'INPS quando il lavoratore fruisce di un'aspettativa o distacco sindacale

Aspettativa o distacco sindacale – Gli adempimenti a carico del datore di lavoro

Con il messaggio n. 4835 del 27 Novembre 2019, L’INPS specifica quali sono gli adempimenti a cui è tenuto il datore di lavoro nel caso in cui si verifica una sospensione del rapporto di lavoro. Il lavoratore in questo caso fruisce di un’aspettativa o distacco derivante da cariche pubbliche elettive o sindacale. 

Per distacco sindacale (o aspettativa sindacale retribuita) si intende una parziale o totale riduzione dell’orario di lavoro. Il dipendente o il dirigente che ha infatti un mandato all’interno del sindacato, può beneficiare di una riduzione dell’orario di lavoro per espletare il proprio mandato all’interno di un’organizzazione sindacale.

Il presente messaggio fa riferimento alle istruzioni fornite il 31 Ottobre 2019 (Messaggio dell’INPS n. 3971) al fine di assicurare le necessarie tutele ai lavoratori interessati.

Denuncia con flusso Uniemens

L’INPS chiarisce che gli adempimenti previsti sono a carico dei soli datori di lavoro che denunciano con flusso Uniemens, il sistema di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti. Sono esclusi dai predetti adempimenti i datori di lavoro tenuti all’invio dei flussi UniEmens-ListaPosPA. L’attestazione si riferisce alla condizione di aspettativa o distacco derivante da carica elettiva o sindacale. Inoltre, per i lavoratori in distacco sindacale assicurati al Fondo Ferrovie dello Stato o al Fondo di Quiescenza Poste, restano in vigore le vigenti modalità di attestazione dello stato di distacco sindacale.

Il Modello AP 123 sostituito dal flusso Uniemens

L’INPS vuole semplificare e rendere più tempestivo il processo delle domande di accredito figurativo per politici e sindacalisti in aspettativa. A tale scopo i dati dichiarati nel flusso sostituiranno, in futuro, le attestazioni cartacee (modello AP 123) attualmente prodotte dal datore all’ente previdenziale. Valutata l’opportunità di procedere ad un primo periodo di sperimentazione, per i dati riferiti all’anno 2020 sarà possibile acquisire in alternativa il modello AP 123. Tale documento, debitamente compilato, che dovrà essere allegato alla domanda di accredito della contribuzione figurativa. La domanda sarà sottoposta come di consueto alla validazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro.

I casi di mancata denuncia con flusso Uniemens

Ove il mancato invio dei flussi derivi da eventi indipendenti dalla volontà del datore di lavoro (per es. sospensione per calamità naturali, procedure concorsuali in atto, ecc.) i datori di lavoro dovranno continuare ad attestare i dati con i canali tradizionali. Qualora il datore di lavoro ometta le informazioni nei relativi flussi UniEmens, la contribuzione figurativa e la contribuzione aggiuntiva eventualmente versata preservano le condizioni di validità purché risulti la sussistenza delle condizioni normative ed amministrative riportate nelle disposizioni dell’Istituto e, da ultimo, nella circolare n. 129/2019.

Consultazione Info Previdenziali per lavoratori

I lavoratori a breve potranno controllare tempo per tempo le dichiarazioni contributive rese dall’aziende. Nel corso del 2020 infatti sarà realizzato un apposito sviluppo della procedura “Consultazione Info Previdenziali (cd. CIP) per dipendenti privati”. Il servizio consentirà ai lavoratori in aspettativa politica o sindacale di visualizzare le informazioni presenti in estratto conto, compresa la retribuzione teorica denunciata mensilmente dal datore di lavoro, i periodi di competenza della stessa e la condizione di aspettativa o distacco.

  Leggi il Messaggio n. 4835

 

Autore

Roberto Caiazzo
Roberto Caiazzo 13 posts

Mi occupo di social media marketing e scrittura per il web. Amo scrivere e comunicare a 360 gradi. "Il modo in cui comunichiamo con gli altri e con noi stessi determina la qualità della nostra vita".

Vedi tutti gli articoli di questo autore →

0 Commenti

Non ci sono Commenti!

Si il primo a commentare commenta questo articolo!

Rispondi

Solo registrati possono commentare.