CCNL AGENZIE PER IL LAVORO RINNOVATO: La stabilizzazione dei lavoratori somministrati presso le agenzie non è più obbligatoria.

Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la categoria delle Agenzie per il Lavoro, sottoscritto il 27 febbraio scorso e in vigore a far data dal 1 gennaio 2014, ha sostituito la vecchia disciplina pattizia – che prevedeva, all’art. 43 oggi abrogato, la trasformazione obbligatoria a tempo indeterminato del contratto di lavoro al raggiungimento di una certa anzianità lavorativa – con una nuova ipotesi volontaria e incentivata di assunzione o trasformazione dei contratti a tempo indeterminato da parte dell’agenzia per il lavoro. Non è più dunque obbligatoria per le agenzie la stabilizzazione dei lavoratori somministrati che abbiano raggiunto un’elevata anzianità.

Ma vediamo nel dettaglio come funzionava la vecchia disciplina della trasformazione obbligatoria e come, invece, cambia il sistema per le agenzie per il lavoro. Con il Contratto Collettivo Nazionale per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro sottoscritto il 24 luglio 2008 le parti sociali avevano volontariamente introdotto nel settore della somministrazione una norma – l’art. 43 – che prevedeva la stabilizzazione obbligatoria presso l’agenzia per il lavoro dei lavoratori che avessero lavorato 42 mesi, anche non continuativi, per la singola agenzia. Qualora il lavoratore somministrato avesse lavorato sempre presso la stessa azienda utilizzatrice, in ragione di un solo contratto (eventualmente prorogato) e senza soluzione di continuità, il diritto alla stabilizzazione e il conseguente obbligo per l’agenzia sorgeva al raggiungimento di 36 mesi di lavoro. La norma inserita nel contratto collettivo destò non poche critiche, in quanto andava ad introdurre nella somministrazione di manodopera un regime obbligatorio di stabilizzazione, per certi versi simile a quello introdotto dal legislatore del 2007 (L. 247/2007) in materia di contratto a tempo determinato, in un settore che invece non era stato in alcun modo colpito dalla scure della lotta al precariato dichiarata con la riforma del 2007. Sembrava a dir poco insolito che un settore del tutto immune dall’inasprimento legislativo andasse ad introdursi volontariamente vincoli particolarmente rigidi, obbligatori ed automatici. La previsione di un sistema obbligatorio di stabilizzazione dei lavoratori somministrati, inoltre, ha contribuito nel tempo a generare ulteriore confusione nelle aziende utilizzatrici di somministrazione che nel corso degli ultimi sette anni hanno dovuto fare i conti con riforme e modifiche normative nella migliore ipotesi semestrali, trovandosi nel bel mezzo dell’alluvione legislativa che ha colpito impietosamente la materia del lavoro e, in particolare, quella della flessibilità. Non molte aziende utilizzatrici, infatti, hanno correttamente compreso che l’obbligo di stabilizzazione dei lavoratori somministrati fosse in capo esclusivamente alle agenzie per il lavoro che li somministravano e non fosse in alcun modo esteso agli utilizzatori.

Fatto sta che tra polemiche e confusioni, come spesso avviene nel caso di previsioni rigide, automatiche ed obbligatorie, la norma ha finito per produrre effetti diametralmente opposti a quelli sperati, con la conseguenza che molte maestranze particolarmente esperte e capaci hanno rischiato di rimanere a casa per il semplice timore che incute la prospettiva di una stabilizzazione obbligatoria. Di tanto hanno preso atto le parti sociali, tentando di porre rimedio. Con il nuovo contratto collettivo, infatti, l’art. 43 viene definitivamente abrogato e con esso decade l’obbligo di trasformazione a tempo indeterminato per le agenzie per il lavoro. Al suo posto viene introdotta una disciplina volontaria, facoltativa e incentivata di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato da parte dell’agenzia per il lavoro dei contratti stipulati con i lavoratori. La nuova disciplina volontaria (art. 48 del nuovo CCNL) prevede un incentivo economico, a valere sulla bilateralità di settore, per quelle agenzie per il lavoro che, a fronte di un contratto di somministrazione di manodopera a tempo determinato stipulato con un’azienda utilizzatrice, decidano di assumere i lavoratori inviati in missione con contratti di lavoro a tempo indeterminato. L’incentivo è riconosciuto anche qualora la trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato avvenga nel corso della missione in somministrazione di manodopera a tempo determinato.

I lavoratori assunti con contratti a tempo indeterminato per i quali l’agenzia abbia beneficiato dell’incentivo non possono essere licenziati per un periodo minimo di 12 mesi successivi alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il CCNL precisa pure che nessun incentivo è previsto per l’ipotesi di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori nell’ambito di contratti di staff leasing, atteso che per la prima volta le parti sociali hanno convenuto espressamente che i contratti di somministrazione di manodopera a tempo indeterminato possano essere eseguiti dalle agenzie per il lavoro esclusivamente con l’impiego di lavoratori assunti a tempo indeterminato, con l’ovvia esclusione dei casi di sostituzione dei lavoratori assenti. Il successivo articolo 49 del nuovo CCNL prevede anche un regime transitorio da applicarsi a quei lavoratori che abbiano già maturato presso la medesima agenzia per il lavoro una pregressa anzianità sotto il vigore della precedente disciplina della stabilizzazione obbligatoria. La norma transitoria prevede che il vecchio regime obbligatorio di cui articolo 43 del CCNL 24.07.08, pur abrogato, continua ad applicarsi – entro la vigenza del nuovo CCNL – ai lavoratori in somministrazione che alla data del 20 settembre 2012 avevano già maturato un’anzianità di servizio pari a 24 mesi continuativi o 30 mesi cumulativi di lavoro presso la medesima agenzia. Il discrimine, dunque, va ricercato nella data del 30 settembre 2012.

Ogni agenzia per il lavoro, allora, dovrà effettuare una mappatura dell’anzianità maturata dai lavoratori assunti in servizio e solo nei confronti dei lavoratori che a tale data avevano già lavorato per 24 mesi consecutivi oppure per 30 mesi non consecutivi (a far data dal 24 luglio 2008, con l’eventuale aggiunta di anzianità pregressa fino a un massimo di 6 mesi se maturata tra il 2/11/07 e il 1/11/08) si dovrà ritenere obbligata alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato al raggiungimento di 42 mesi di lavoro a tempo determinato. Per tutti gli altri prestatori di manodopera che non avevano maturato già tali requisiti al 30.09.12, l’agenzia resterà libera di continuare a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato fin quando riterrà utile, applicandosi ad essi il nuovo regime della trasformazione volontaria e incentivata. La mappatura delle anzianità pregresse diviene, dunque, un elemento di fondamentale importanza per ciascuna agenzia. Una cosa, comunque, va chiarita fermamente, per quanto essa possa apparire ovvia: le aziende utilizzatrici nulla hanno a che vedere con la disciplina della stabilizzazione prevista nel CCNL delle agenzie per il lavoro e gli obblighi o le facoltà non possono che riguardare la singola agenzia per il lavoro in favore della quale il prestatore abbia maturato l’anzianità di servizio.

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Luca Peluso (Legal Team)
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Avvocato Giuslavorista socio AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani). Consegue la laurea con lode in Giurisprudenza nell’anno 2001. Specializzato nell’individuazione di soluzioni idonee a garantire la giusta flessibilità in azienda, collabora con prestigiosi studi professionali fornendo prevalentemente attività di consulenza.

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